Decreto micromobilità
Se nel 2019 una parte della micromobilità elettrica si trovava all’interno di un vuoto normativo, durante il 2020 il Governo è intervenuto a più riprese per poter regolamentare la circolazione di questi mezzi a due ruote.
Per poter comprendere appieno le implicazioni concrete dei Decreti, è opportuno partire dalla definizione di micromobilità e dei mezzi che rientrano all’interno di questa categoria.
All’interno della micromobilità rientrano i mezzi di trasporto elettrici o semi-elettrici che possono essere usati per spostamenti di breve e medio raggio; tra questi è possibile ricordare non solo i monopattini elettrici, ma anche gli overboard, le segway elettriche, le biciclette elettriche o con pedalata assistita.
Tutti i mezzi precedentemente indicati vengono utilizzati per coprire la domanda (sempre più consistente) relativa agli spostamenti cittadini di breve durata che difficilmente possono essere svolti attraverso il trasporto pubblico.
Il Decreto Milleproproghe 2020 è intervenuto di recente per regolamentare la circolazione dei mezzi che fanno parte della micromobilità. In particolare, sono state introdotte alcune specifiche che riguardano i monopattini, che - con la legge micromobilità 2020 - sono stati equiparati alle biciclette da punto di vista del Codice della Strada.
Contestualmente è stata avviata una fase di sperimentazione nella quale i micro-mezzi elettrici potranno circolare nelle città aderenti secondo quanto previsto dalla normativa. Su questo argomento, il decreto attuativo della legge di Bilancio 2019 stabilisce che monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheels possono circolare in ambito urbano, previa delibera comunale.
Sebbene le limitazioni possano variare di città in città, in linea di massima si può affermare che i mezzi che appartengono alla micromobilità elettrica possono circolare in città ovunque non superando i 20 km/h, sulle piste ciclabili e all’interno delle aree pedonali a condizione che rispettino il limite di velocità di 6 Km/h.