LA VOLTURA DELLE UTENZE LUCE E GAS
La voltura è una procedura che può essere richiesta quando si desidera modificare l’intestatario dell’utenza luce e gas senza interruzione della fornitura, ad esempio, quando si diventa il nuovo proprietario di un immobile. È opportuno valutare attentamente la possibilità di procedere con questa pratica, tenendo presente che i tempi necessari e i costi da sostenere possono variare in base al fornitore.
Tutto quello che devi sapere sulla voltura
Cos’è la voltura
La voltura è un’operazione che si rende necessaria quando si desidera modificare l'intestatario di un contratto di fornitura luce o gas senza che questa venga interrotta. Per comprendere meglio il concetto di voltura, è opportuno sottolineare che non deve esserci interruzione di fornitura: una delle caratteristiche di questa operazione è, infatti, la continuità di fornitura tra una gestione pre-voltura e una post-voltura.
È importante non confonderla con il subentro. La differenza tra voltura e subentro risiede nel fatto che il secondo avviene nel momento in cui il contatore viene riattivato dopo un blocco esplicitamente richiesto dai precedenti proprietari degli immobili.
Al contrario, quando viene richiesta semplicemente la modifica dell’intestatario del contratto di fornitura senza un’interruzione del servizio si può parlare di voltura.
Quanto costa fare la voltura
Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti, il costo della voltura può variare in base al mercato di riferimento.
Nel caso in cui ci si trovi in una situazione di mercato libero dell’energia, non sono previsti costi per oneri di amministrazione, ma vanno considerati solo quelli previsti dal singolo fornitore luce e gas secondo quanto indicato nel contratto sottoscritto.
A questo proposito è opportuno sottolineare come le società fornitrici siano tenute alla massima trasparenza in materia di costi relativi alle volture per garantire al cliente la massima chiarezza su queste tematiche.
Inoltre, alcune aziende possono riservarsi il diritto di richiedere un deposito in forma di cauzione per coprire eventuali spese future non sostenute.
Infine, ai costi sopra citati bisogna aggiungere il calcolo relativo all’IVA pari al 22% della quota relativa al costo per la voltura.
Pertanto, è possibile riassumere i costi della voltura come segue:
- contributo fisso una tantum: 23,00€;
- IVA: 22% sull’importo;
- deposito cauzionale opzionale per il Regime di Maggior Tutela;
- costi per la prestazione commerciale opzionale nel Mercato Libero secondo quanto previsto da contratto.
A chi spetta la voltura di luce e gas?
Uno degli aspetti più delicati riguardo la voltura riguarda la competenza. La Legge afferma che questa procedura spetta a chi desidera che le utenze gli siano intestate: pertanto, usualmente, la voltura deve essere svolta dal nuovo inquilino nel momento in cui sottoscrive il contratto di affitto di un immobile. È di sua competenza portare avanti la pratica e assicurarsi che questa vada a buon fine.
Nonostante quanto previsto dalla Normativa vigente, può capitare che il nuovo inquilino non proceda con la voltura delle utenze. In questa evenienza è opportuno ricordare alcuni aspetti:
- spetta all’intestatario dell’immobile corrispondere quanto previsto dalla bolletta fino a quando non viene effettuata la voltura del subentro;
- successivamente si ha la possibilità di richiedere il rimborso degli importi non pagati; nel caso in cui l’inquilino non dovesse riconoscere il debito, è possibile - in casi estremi - procedere con un decreto ingiuntivo come alternativa più rapida ed economica rispetto ad giudizio ordinario.
- il proprietario dell’immobile ha la possibilità di minacciare la rescissione del contratto per inadempienza.
Inoltre, è possibile che un nuovo inquilino di un immobile che desidera effettuare la voltura si accorga che il precedente affittuario non pagava le bollette. In questo caso un fornitore luce e gas non può pretendere che il nuovo intestatario dell’utenza saldi il debito del precedente inquilino moroso: infatti è insito nel concetto di voltura delle utenze l’esistenza di due contratti distinti con due persone differenti e che la subentrante non abbia alcun genere di obbligo nei confronti del precedente (gli unici doveri ai quali deve adempiere sono quelli previsti dal contratto che sottoscrive personalmente).
Esistono dei casi eccezionali nei quali il nuovo intestatario dell’utenza è tenuto a saldare il debito di quello precedente, tra cui:
- colui che chiede la voltura è l’erede del defunto che era moroso;
- il familiare di un inquilino moroso desideri intestarsi le utenze.
Voltura utenze senza residenza
Nel caso in cui sia stato acquistato un appartamento o sia stato preso un immobile in locazione, è possibile intestare a se stessi le utenze luce e gas senza aver trasferito la residenza.
Obbligo voltura utenze in caso di decesso
Una delle evenienze in cui si rende obbligatoria la voltura è la triste circostanza nella quale venga a mancare l’intestatario delle utenze luce e gas. Nel caso in cui sia un familiare a richiedere la voltura è necessario informare il fornitore, attraverso un’apposita dichiarazione e la fotocopia di un documento di identità, di essere l’erede della persona deceduta.
Come si fa la voltura delle utenze?
In linea di massima, è possibile delineare alcuni elementi che accomunano le procedure richieste dai differenti fornitori:
- scelta tra voltura e subentro: sebbene possa sembrare superfluo, è fondamentale dedicare il giusto tempo per decidere se procedere con la voltura o il subentro in base alle caratteristiche delle due pratiche e alle proprie necessità;
- richiedere l’ultima bolletta: è preferibile essere in possesso della bolletta in quando da questo documento è possibile reperire parte delle informazioni da inserire nei moduli di richiesta della voltura. Nel caso in cui non se ne disponesse è possibile richiederla al precedente inquilino o al proprietario di casa;
- preparazione della documentazione: si tratta di un passaggio cruciale in quanto, in assenza di tutto il materiale richiesto dal fornitore, non è possibile concludere con esito positivo la voltura dell’utenza;
- invio della documentazione: una volta preparati i documenti necessari è opportuno inviarli al fornitore nelle modalità richieste. Bisogna sottolineare che l’invio della documentazione può avvenire tramite upload all’interno di un’area riservata che la maggior parte dei fornitori mette a disposizione dei propri clienti (previa registrazione);
- tempi di attesa: una volta inviata la documentazione, completa in ogni sua parte, la voltura sarà effettuata entro due giorni lavorativi.
Moduli necessari per la voltura
La documentazione necessaria per poter richiedere la voltura delle utenze usualmente include alcune informazioni sull’utenza stessa, tra cui:
- codice POD: è una sequenza numerica che identifica l’utenza della quale si richiede
- la voltura presente nella bolletta o sul display del contatore;
- indirizzo dell’immobile per il quale si sta richiedendo la pratica;
Oltre a questi primi dati è necessario inviare alcune informazioni relative al richiedente la voltura, tra cui:
- codice fiscale;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- documento che attesti la legittimità della richiesta, es. contratto di affitto;
- ultima lettura del contatore;
- accettazione delle condizioni contrattuale proposte dal fornitore;
- dichiarazione di estraneità rispetto ad un precedente debito (facoltativo).
Voltura luce e gas con switch
Da settembre 2021, è possibile effettuare la voltura contrattuale e il cambio di fornitore in un’unica richiesta. Infatti, lo switch con voltura contestuale permette di richiedere il cambio di nominativo dell’intestatario del contratto e, contestualmente, il cambio di fornitore di luce e/o gas.
Prima dell’entrata in vigore della delibera 135/2021/R/eel, era obbligatorio portare a termine la voltura per cambiare il nominativo dell’intestatario del contratto e, solo dopo che questa fosse andata a buon fine, era possibile procedere con il cambio di fornitore del servizio. Ora, con la voltura con switch, si diminuiscono notevolmente i tempi necessari per queste operazioni.
Il presente testo è aggiornato al 9 ottobre 2024.
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