POSSO INTESTARE LE UTENZE SENZA AVERE LA RESIDENZA?
Le normative di legge permettono di intestare le utenze senza avere la residenza, un’operazione consentita ma non sempre vantaggiosa in termini economici.
L’intestazione delle utenze senza residenza, infatti, comporta un aggravio sui costi fissi per la bolletta della luce, in quanto dopo la riforma del 2017 di ARERA sono cambiate le modalità tariffarie per le abitazioni residenti e non residenti.
Al contrario, intestare utenze senza residenza per il gas non causa aumenti delle spese fisse, poiché non sono previste differenze tra le bollette della prima e della seconda casa ma in base alla zona climatica dell’immobile.
Per chi quindi vuole sapere se per intestarsi le utenze domestiche serve la residenza la risposta è no, infatti è possibile intestare le utenze se non si è residenti, ad ogni modo bisogna prestare attenzione ai costi per le bollette dell’energia elettrica.
Intestare utenze senza residenza: cambiamenti tariffari per l'elettricità ma non per il gas.
Costi di cambio di utenze mantenendo intestazione senza residenza
In caso di acquisto di un immobile o di locazione è necessario effettuare il cambio dell’intestazione delle utenze di luce e gas, operazione fattibile anche senza spostare la propria residenza. Se ad esempio si vive nella prima casa dove si possiede anche la residenza, è possibile comprare una seconda abitazione e intestarsi le utenze domestiche precedentemente a nome del vecchio proprietario.
In queste circostanze è possibile realizzare la voltura o il subentro, la prima procedura se l’utenza è attiva e si deve solo cambiare l’intestatario del contratto, la seconda se il contatore è chiuso e non è presente una fornitura operativa. Ovviamente, conviene la voltura, in quanto è un’operazione più veloce e meno costosa rispetto al subentro, inoltre da Novembre 2021 è possibile effettuare la voltura cambiando anche fornitore allo stesso tempo.
Dopo questo procedimento è possibile mantenere l’intestazione delle utenze senza la residenza, quindi attivando un contratto da non residente. In questo caso sulla bolletta del gas non cambia nulla, infatti non sono previste differenze per i non residenti con un costo calcolato a seconda della zona climatica dell’immobile. La spesa per la bolletta sarà dunque più elevata, a parità di consumi e tipologia di fornitura, solo se l’abitazione si trova in un’area climatica più costosa nel calcolo degli Standard metri cubi (Smc).
Per l’utenza della luce, invece, la bolletta da non residente può risultare meno conveniente. Dal 2017, infatti, sono state abolite le tariffe D2 e D3, al posto delle quali sono state introdotte le nuove tariffe TD. La differenza risiede negli oneri di sistema, costi fissi stabiliti da ARERA e calcolati per i residenti nella quota energia, quindi legati ai consumi elettrici, mentre per i non residenti sono calcolati nella quota fissa e nella quota energia, perciò in parte vincolati ai consumi e in parte indipendenti dall’energia utilizzata.
In particolare, un’utenza luce non residente penalizza chi ha bassi consumi elettrici, infatti la quota fissa che non dipende dai consumi incide con un costo fisso di circa 135 euro.
In questo modo, anche se non si usa l’energia elettrica nell’abitazione non di residenza bisogna comunque sostenere questo costo. Per chi invece ha consumi elettrici elevati questa spesa si avverte meno, poiché è possibile ammortizzare meglio i costi e di fatto la bolletta diventa più conveniente in proporzione all’aumento dei consumi.
Canone Rai con utenza intestata ma senza residenza
Molte persone si domandano: “Se ho delle utenze intestate ma non sono residente devo pagare il canone?”. In questo caso la risposta è no, infatti la tassa non è dovuta sulle bollette luce delle abitazioni non di residenza. Il canone TV è un’imposta per l’abbonamento alla televisione, la quale deve essere pagata da tutte le famiglie che possiedono un apparecchio televisivo, con un solo versamento per tutti i membri dello stesso nucleo familiare con la medesima residenza.
Dal 2016 il canone TV è stato inserito all’interno della bolletta dell’energia elettrica, per ridurre il fenomeno dell’evasione di questa tassa come previsto dalla Legge 208/2015. Il costo è di 90 euro l’anno, importo che viene suddiviso dal fornitore che riscuote l’imposta obbligatoria in 10 quote da 9 euro per i clienti con una fatturazione dell’utenza luce mensile, oppure in 5 quote da 18 euro per chi riceve la fattura dell’energia elettrica ogni bimestre.
Tuttavia, il pagamento è limitato alle utenze luce della casa di residenza, quindi nelle bollette elettriche delle abitazioni non di residenza non bisogna corrispondere la tassa sulla televisione per il canone TV. Si tratta di un buon risparmio economico di 90 euro l’anno, una somma significativa soprattutto per le utenze con un consumo elettrico basso, per limitare almeno in parte l’aggravio dei costi provocato dall’aumento degli oneri di sistema sulle bollette luce non residenti.
Qualora il canone Rai dovesse essere inserito nell’utenza luce non residente bisogna innanzitutto verificare la bolletta, per controllare se nella tipologia del cliente sia specificata la dicitura non residente. In caso contrario, bisogna contattare la compagnia per effettuare la modifica, allo scopo di evitare il doppio pagamento dell’imposta. Se invece la dicitura è corretta è necessario correggere l’errore, rivolgendosi al servizio clienti del proprio fornitore energetico.
Locatario intestazione utenze senza residenza
Quando un immobile viene affittato esistono due opzioni per le utenze domestiche. La prima soluzione è che rimangano intestate al proprietario dell’immobile, il quale richiederà ogni mese il rimborso delle bollette all’affittuario. Si tratta di una modalità utilizzata soprattutto per gli affitti brevi, in quanto il continuo cambio di locatario renderebbe altre opzioni poco pratiche da gestire.
Ad ogni modo, in genere le abitazioni vengono date in affitto per un tempo abbastanza lungo, quindi si tende a preferire che l’affittuario si intesti le utenze di luce e gas, anche se non ha la residenza nell’immobile. In questa circostanza è l’inquilino il responsabile del pagamento delle utenze energetiche, inoltre può anche scegliere il fornitore con il quale attivare un contratto per l’energia elettrica e il gas, valutando le proposte più convenienti sul mercato libero.
Anche in questo caso per le utenze del gas non cambia nulla tra bollette residenti e non residenti, tuttavia per la luce le utenze non residenti pagano costi fissi più elevati rispetto alle bollette per residenti. Per questo motivo non conviene non spostare la residenza nell’abitazione, ma è più vantaggioso attivare un’utenza elettrica come residente per usufruire dell’applicazione degli oneri di sistema nella quota energia.
Utenza non residente intestata a persona defunta
In seguito al decesso di un parente, è necessario intestarsi le utenze di luce e gas se si prende possesso dell’abitazione oppure si subentra nel contratto di affitto.
In questo caso basta aggiornare i dati ed effettuare il cambio intestatario, inserendo il proprio nome nel contratto con il fornitore usufruendo delle stesse condizioni applicate alla persona defunta, sia che si tratti di un’utenza residente che non residente.
Quando il deceduto è un parente la voltura è gratuita, purché i familiari abitino nello stesso immobile del defunto. Altrimenti, bisogna realizzare una voltura catastale presso l’Agenzia delle Entrate, quindi il nuovo proprietario deve comunicare il cambio anche al fornitore. In questa situazione bisogna pagare i costi standard per l’operazione, con una spesa compresa tra 50 e 80 euro circa a seconda del fornitore e delle utenze del gas o della luce.
Se invece la persona che prende possesso dell’abitazione non è un familiare del defunto, in questa circostanza deve effettuare un subentro, con costi più elevati e tempistiche più lunghe in confronto alla voltura.
In caso di debiti pregressi, il familiare sarà tenuto al pagamento di eventuali morosità, altrimenti se la persona non è un parente non dovrà pagare nulla in quanto i debiti saranno cessati insieme al vecchio contratto.
Il presente testo è stato aggiornato al 12 Gennaio 2022
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