RISPARMIO ENERGETICO: GLI INTERVENTI INCENTIVATI DALL'ECOBONUS 2021

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I consumatori che desiderano eseguire degli interventi per l’aumento del livello di efficienza energetica del proprio appartamento possono accedere alle agevolazioni fiscali che il Governo ha predisposto sotto il nome di Ecobonus 2020 e che è stato riconfermato ed esteso al 2021. Si tratta di un insieme di detrazioni fiscali dall’imposta lorda che consentono di recuperare parte dell’investimento fatto per aumentare il livello di efficienza energetica di edifici esistenti e ridurne il rischio sismico.

Come funziona la detrazione per il risparmio energetico?


Il Bonus per il risparmio energetico - noto anche come Eco Bonus o Bonus per la riqualificazione energetica - è stato reso noto nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2019 e con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2020 nella quale si prorogano al 31 dicembre 2021 tutte le detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici e per le ristrutturazioni.

Il bonus per il risparmio energetico 2020 (confermato negli stessi termini per il 2021) consente al contribuente di recuperare parte dell’investimento sostenuto per interventi che migliorano l’efficienza energetica dell’immobile o di alcune parti del condominio. 

L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti - residenti e non residenti - che:
●    possiedono l’immobile nel quale viene eseguito l’intervento;
●    sono titolari di un diritto reale sull’immobile; 
●    sono condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; 
●    risultano inquilini o comodatari. 

Sono oggetto di detrazione alcune tipologie di interventi che hanno come scopo quello non solo di migliorare l’efficienza energetica dell'immobile, ma anche di ridurre i costi in bolletta. Tra le spese che rientrano nel Bonus ci sono quelle sostenute per:
●    riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’immobile; 
●    coibentazione e miglioramento termico dell’edificio; 
●    installazione di pannelli solari; 
●    sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, rientrano nell’Ecobonus alcune spese documentate e sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, tra cui quelle per: 
●    isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
●    interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63/2013 (cd. sismabonus);
●    sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 

Inoltre, è opportuno ricordare altre tipologie di interventi che possono rientrare nell’agevolazione, a condizione che siano stati portati avanti congiuntamente con almeno uno dei sopra citati: 
●    installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica degli edifici;
●    installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
●    efficientamento energetico rientrante nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
●    installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
 

Il decreto-legge per il risparmio energetico  


Il Governo italiano è tornato a più riprese sul tema del risparmio energetico, riflettendo con urgenza crescente sull’argomento per poter fornire tutti gli strumenti più idonei ai cittadini per migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile. 

Ciò comporta da anni un impegno concreto affinché sia il risparmio energetico, assieme al migliore impiego delle fonti di energia, uno dei propositi principali della politica europea e dei singoli stati che ne fanno parte. Una serie di misure in questo ambito hanno trovato concretezza con il Decreto Legislativo 192/2005, come conseguenza della ricezione della Direttiva Comunitaria 91 del 2002, in ambito della Certificazione energetica degli edifici. 

Successivamente sono stati proclamati il Decreto Legislativo 311/2006 e il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, ma questi sono solamente alcuni dei provvedimenti adottati. Il primo atto normativo ha apportato delle profonde modifiche nella disciplina delle certificazioni ed il calcolo del rendimento energetico degli edifici. Per redigere il certificato è obbligatorio effettuare la diagnosi energetica, una procedura che permette di prendere consapevolezza degli sprechi di energia e, grazie ai dati acquisiti, è possibile individuare ed analizzare quei difetti strutturali che comportano una dispersione o minore sfruttamento dell’energia. Solamente alla fine della diagnosi energetica, detta anche Energy audit, è possibile redigere il certificato energetico e, di conseguenza, ove possibile adottare le relative soluzioni per il miglioramento del consumo. 

Successivamente, il DM del 19 febbraio 2017 ha sdoganato le detrazioni di imposta nel caso in cui si voglia riqualificare la propria abitazione, migliorando l’utilizzo dell’energia. È stato stabilito che il cittadino che desidera procedere in questa direzione, attraverso interventi mirati nell’ambito preso in esame, può avvantaggiarsi di detrazioni fiscali. 

Il decreto-legge per il risparmio energetico attualmente in vigore fa capo alla Legge di Bilancio 2020 nella quale, secondo quanto previsto dalla Manovra, sono state introdotte e prorogate alcune importanti detrazioni fiscali. Per quanto riguarda le novità previste è opportuno ricordarne alcune: 
●    estensione dell’Ecobonus per il 2021; 
●    il Super Bonus viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare. 
 

Qual è la differenza tra ristrutturazione edilizia e risparmio energetico?    

    
È opportuno non confondere le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie e quelle per il risparmio energetico. Pertanto, bisogna tenere presente che - secondo quanto riportato da ENEA - le prime sono regolamentate dal Art. 16 bis del DPR 917/86, mentre gli altri dalla ex legge 296/2006, rivista nella Legge di Bilancio 2020. 

Le agevolazioni per la ristrutturazione edilizia fanno capo al cosiddetto Bonus Casa, prorogato dalla Legge di Bilancio 2020 che prevede una detrazione del 50% per i seguenti interventi: 
●    interventi sugli infissi volti alla riduzione della trasmittanza termica dei serramenti; 
●    per quanto riguarda le strutture edilizie, rientrano gli interventi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, le coperture e gli interventi sui pavimenti che riducono la dispersione di calore;
●    relativamente agli impianti tecnologici, sono inclusi gli interventi di installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento degli impianti, sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto, installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto e di sistemi ibridi. Sono inclusi anche gli interventi di installazione di microgeneratori , scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, teleriscaldamento e impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019). 

 

Le spese per risparmio energetico del condominio    


La legge di bilancio ha prorogato per il 2021 le agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica dei condomini. La detrazione al 75% è prevista per alcuni interventi, tra cui: 
●    installazione di pannelli solari nelle aree comuni; 
●    interventi di miglioramento termico dell’edificio tra cui coibentazioni, miglioramento dei pavimenti, sostituzione di finestre ed infissi; 
●    sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
●    potenziamento della domotica. 

La detrazione è commisurata alla tipologia di intervento completata, in particolare: 
●    65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020 per interventi sulle singole unità immobiliari;
●    65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
●    70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
●    75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, rientrano nell’agevolazione le attività finalizzate al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e che consentono il raggiungimento di almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

È opportuno sottolineare che le detrazioni del 70% e 75% devono essere calcolate su una spesa complessiva inferiore a 40.000€ per ciascuna unità immobiliare dell’edificio. 

Al tempo stesso gli interventi sui condomini che si trovano nelle zone sismiche che uniscono  la riduzione del rischio sismico alla riqualificazione energetica possono prevedere una detrazione ancora più alta: 
●    per i lavori che permettono un passaggio da una classe di rischio inferiore ad uno superiore è prevista la detrazione dell’80%; 
●    gli interventi che determinano un passaggio a due classi di rischio inferiore permettono di accedere ad una detrazione dell’85%.
 
Anche in questo caso l’importo dell’agevolazione viene ripartito in 10 quote annuali di pari importo e si applica su spese non superiori a 1.360.000€ per ciascuna unità immobiliare di ciascun edificio. 

Inoltre, bisogna tenere presente che anche i condomini sono tenuti ad inviare la comunicazione all'ENEA, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, le informazioni previste dalla Legge. 
 

Limite di detrazione massima per il risparmio energetico    

  
Nel calcolare l’importo della detrazione del risparmio energetico è opportuno tenere presente il limite massimo previsto in base all’intervento effettuato. 

Per gli interventi previsti dal superbonus per l’isolamento termico degli involucri edilizi, l’aliquota è da calcolare su un ammontare complessivo delle spese pari a: 
●    50.000€ per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; 
●    40.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
●    30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni: 
●    20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
●    15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Inoltre, per quanto concerne la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale il limite massimo è di 30.000€ per singola unità immobiliare. 

Passando all’installazione degli impianti solari fotovoltaici, la detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000€ e, comunque, rimanendo al di sotto di un limite di spesa di 2.400€ per ogni kW di potenza nominale del nuovo impianto solare fotovoltaico. Inoltre, il limite di spesa è ridotto a 1.600€ per ogni kW di potenza nel caso in cui l’installazione del fotovoltaico o del sistema di accumulo sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia. 

Per quanto riguarda gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, la detrazione del 110% è da calcolare sull’ammontare massimo delle spese pari a 3.000€

Di seguito una tabella riassuntiva della tipologia di interventi previsti in relazione all’aliquota e al massimale 

Aliquota

Intervento

Importo massimo

50%

Interventi su finestre e infissi

60.000€

50%

Installazione di schermature solari

60.000€

50%

Sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione classe A

60.000€

50%

Sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie alimentate a biomassa

30.000€

65%

Riqualificazione energetica globale

100.000€

65%

Installazione di microgeneratori o generatori ibridi

100.00€

65%

Interventi sull'involucro dell'edificio: coibentazione di pareti, soffitti, tetti e pavimenti

60.000€

65%

Installazione pannelli solari termici

60.000€

65%

Installazione pompe di calore

30.000€

65%

Sostituzione degli impianti di riscaldamento

30.000€

 

 

Scadenza degli incentivi per il risparmio energetico


Per poter richiedere l’agevolazione per il risparmio energetico è necessario sostenere l’investimento stimato entro il 31 dicembre 2021. Si ricorda che la Legge non prevede che i lavori di efficientamento vengano completati con il terminare dell’anno solare, ma fa fede la data di pagamento dei materiali e degli strumenti. 

Il presente testo è aggiornato al 09/12/2020

 
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