Le spese di riscaldamento per i condomini

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Con l'entrata in vigore delle nuove norme UNI 10200 sono cambiate le modalità con cui vengono ripartite e contabilizzate le spese di riscaldamento per i condomini. Le nuove regole disciplinano compiutamente la ripartizione delle spese per riscaldamento e acqua calda in tutti gli edifici serviti da un impianto centralizzato.

In cosa consistono le novità normative

In primo luogo, le nuove regole riguardano la contabilizzazione del riscaldamento, attraverso la previsione di un sistema di ripartitori sui radiatori e tramite l'installazione di valvole termostatiche. Altro profilo importante è nella modificazione delle tabelle millesimali, che vengono aggiornate, per gli edifici che hanno accesso al riscaldamento centralizzato, alle nuove specifiche contenute nella norma UNI 10200. Grazie ai nuovi meccanismi di contabilizzazione, i condomini potranno pagare in funzione dei consumi effettivi all'interno dell'abitazione, così da calcolare compiutamente le bollette in base alla quantità di calore fornita all'abitazione. Si tratta, per altro verso, di un meccanismo virtuoso di incentivazione all'efficienza energetica, dal momento che viene migliorato il rendimento di regolazione dell'impianto e si spinge ad un uso razionale ed equilibrato delle risorse.

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Contabilizzazione e tabelle millesimali

Proprio sul fronte delle modifiche introdotte alle spese di riscaldamento per i condomini, a partire dal 30 luglio 2017 i condomini sono obbligati a dotarsi di un sistema di contabilizzazione del calore: questo si traduce sia nell'installazione di appositi impianti presso le caldaie generali che nell'installazione di strumenti di lettura presso i singoli appartamenti (i ripartitori, solitamente installati sui radiatori), che sono funzionali alla corretta misurazione del calore emesso e nella regolazione della temperatura. Accanto alla previsione di queste norme sulla misurazione, la riforma ha modificato anche le tabelle millesimali di riferimento su cui calcolare la ripartizione delle spese condominiali: non si ha più riguardo alla tabella "immobiliare", ma si applicano le nuove tabelle di cui alla norma UNI 10200, che essenzialmente dividono i consumi in volontari e involontari. I primi sono rappresentati dai consumi misurati dal contabilizzatore, rispetto ai quali avviene, in proporzione, la divisione delle spese e l'emissione di bollette mirate al singolo condomino sulla base dei consumi effettivi. Viceversa, i consumi involontari (tali essendo quelli non risultanti dal contabilizzatore generale o da quello di appartamento) possono derivare da dispersioni di calore sulla rete di distribuzione, da spese di manutenzione o di lettura del servizio di contabilizzazione e come tali vengono calcolate secondo un profilo tariffario a parte, così da ridurne il peso sul singolo condomino.

Il calcolo e la ripartizione delle spese di riscaldamento

Oltre ad aver introdotto specifici criteri per la ripartizione delle spese, le nuove regole permettono anche di seguire una procedura specifica per procedere alla differenziazione in quote per le spese di riscaldamento, così da individuare le singole porzioni attribuibili agli utenti. A tale fine, si prevede l'obbligo di sottoporre il progetto divisionale ad un professionista, che valuterà il prospetto a consuntivo per la ripartizione delle spese da far sopportare ai singoli condomini. In tale ambito di calcolo occorre seguire alcuni criteri: innanzitutto, i consumi di energia determinati dal sistema di contabilizzazione in grado di calcolare l'energia assorbita dalla singola unità immobiliare, preferendo sistemi diretti piuttosto che a scatti (cosiddetta contabilizzazione indiretta).

Sulla base di questi dati, avviene la determinazione delle spese totali, la cui componente è data dall'energia utile totale impiegata dall'intera unità immobiliare. Su questa cifra si opera poi la ripartizione (comprendente i consumi volontari e involontari), determinando la base volontaria sulle letture dei contatori individuali e quella involontaria dai millesimi di riscaldamento (secondo quanto riferito dalle tabelle millesimali cui si è fatto riferimento).

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