I Metodi Alternativi di Risoluzione delle Controversie (ADR) nei contratti di fornitura
Dal gennaio 2017, l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha attivato un sistema di ADR obbligatorio per tutti i consumatori che fanno uso di fornitura energetica e di gas e che hanno necessità di risolvere problematiche relative ai propri contratti con il fornitore. Questo significa che, in caso di problematiche, dopo aver inoltrato un reclamo all'operatore come previsto dalla normativa AEEGSI, si dovrà procedere con un tentativo di conciliazione della controversia e, solo in caso di insuccesso, inoltrare una denuncia. L'ADR può essere effettuato solo presso enti accreditati dall'AEGGSI oppure presso le camere di commercio e può essere richiesto da tutti i clienti domestici o altri consumatori secondo quanto previsto dal testo stesso della normativa rilasciata dall'AEEGSI. Per conoscere quali siano gli enti accreditati per l'ADR nel settore energetico, è possibile visitare il sito internet dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico all'indirizzo dedicato: https://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm. A questo indirizzo sono riportate tutte le informazioni necessarie tra le quali, ad esempio, le modalità di presentazione delle domande. Per procedere con un ADR, infatti, si deve fare domanda a uno degli enti autorizzati, scegliendo la modalità telematica, oppure tramite raccomandata. Sicuramente la modalità telematica rappresenta il modo più rapido per inoltrare domanda: basterà infatti selezionare il pulsante relativo alla richiesta di ADR e inoltrare, oltre ai propri dati, il reclamo effettuato al proprio fornitore con eventuale risposta non soddisfacente da parte di quest'ultimo. Il ricorso all'ADR può essere effettuato anche nel caso in cui siano passati più di 50 giorni dal reclamo e non si sia avuta risposta dal proprio fornitore.