ADR: COME RISOLVERE LE PROBLEMATICHE RELATIVE AL CONTRATTO DI FORNITURA ENERGETICA

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I Metodi Alternativi di Risoluzione delle Controversie (ADR) nei contratti di fornitura

Dal gennaio 2017, l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha attivato un sistema di ADR obbligatorio per tutti i consumatori che fanno uso di fornitura energetica e di gas e che hanno necessità di risolvere problematiche relative ai propri contratti con il fornitore. Questo significa che, in caso di problematiche, dopo aver inoltrato un reclamo all'operatore come previsto dalla normativa AEEGSI, si dovrà procedere con un tentativo di conciliazione della controversia e, solo in caso di insuccesso, inoltrare una denuncia. L'ADR può essere effettuato solo presso enti accreditati dall'AEEGSI oppure presso le camere di commercio e può essere richiesto da tutti i clienti domestici o altri consumatori secondo quanto previsto dal testo stesso della normativa rilasciata dall'AEEGSI. Per conoscere quali siano gli enti accreditati per l'ADR nel settore energetico, è possibile visitare il sito internet dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico all'indirizzo dedicato: https://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm. A questo indirizzo sono riportate tutte le informazioni necessarie tra le quali, ad esempio, le modalità di presentazione delle domande. Per procedere con un ADR, infatti, si deve fare domanda a uno degli enti autorizzati, scegliendo la modalità telematica, oppure tramite raccomandata. Sicuramente la modalità telematica rappresenta il modo più rapido per inoltrare domanda: basterà infatti selezionare il pulsante relativo alla richiesta di ADR e inoltrare, oltre ai propri dati, il reclamo effettuato al proprio fornitore con eventuale risposta non soddisfacente da parte di quest'ultimo. Il ricorso all'ADR può essere effettuato anche nel caso in cui siano passati più di 50 giorni dal reclamo e non si sia avuta risposta dal proprio fornitore.

Come funzione la conciliazione obbligatoria

Una volta effettuata la richiesta di ADR essa dovrà concludersi entro 90 giorni. Questi 90 giorni saranno utilizzati per effettuare le comunicazioni tra le parti e per procedere alla conciliazione stessa, la cui data e luogo di svolgimento devono essere fissati entro 30 giorni dalla comunicazione alle parti. Questo termine sarà anticipato in caso si sia verificata la sospensione della fornitura in seguito a mancato pagamento della fattura per la quale si fa il reclamo o a problematiche relative al contratto di fornitura: in tal caso, quindi, il tentativo di conciliazione dovrà essere fissato entro 15 giorni dalla comunicazione alle parti. Nella maggior parte dei casi, il luogo dello svolgimento non è una sede fisica, ma una modalità telematica: in tal caso, nel giorno e all'ora fissati dall'ente di conciliazione si potrà avere un incontro in video-chat. Il consumatore, in questo incontro, sarà assistito un esperto dell'ente di conciliazione al quale si è rivolto che avrà il fondamentale ruolo di mediatore tra le parti. Sarà infatti compito del mediatore fare arrivare le due parti a un accordo che sia conveniente ad entrambi.

I possibili esiti della conciliazione

La conciliazione può prevedere due possibili esiti: positivo o negativo. In caso di esito positivo, l'ente conciliatore redigerà un verbale all'interno del quale verranno riportati i punti controversi, l'andamento della conciliazione e il tipo di accordo raggiunto con tutte le specifiche e caratteristiche relative all'accordo stesso. Il verbale che viene emesso può essere vincolante o meno a seconda di quanto sia riportato sul verbale stesso: questo significa che se l'ente ADR vuole garantire il vincolo alla risoluzione presa dovrà specificare sul verbale stesso che esso è di tipo vincolante. Può essere che il tentativo di conciliazione non si concluda con un esito positivo. In tal caso il Conciliatore dovrà comunque redigere un verbale all'interno del quale dovrà riportare quali erano i punti controversi, come si è svolto il tentativo di conciliazione e come esso abbia avuto esito negativo. In questo caso, pertanto, il consumatore potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria, ossia fare causa al proprio fornitore per le problematiche che lo avevano portato a rivolgersi precedentemente all'ente ADR. Tuttavia, va sottolineato che in nessun caso il consumatore potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria se non ha prima effettuato un tentativo di conciliazione con un ente ADR. Per quanto questo ulteriore passaggio possa creare allungamento dei tempi di risoluzione del contenzioso, va tuttavia sottolineato che nella maggior parte dei casi l'ADR va a buon fine, visto che è interesse comune evitare una causa vera e propria.

Per avere la certezza sulle modalità di conduzione delle trattative di conciliazione relative ai servizi di fornitura di luce e gas, l'AEEGSI ha approvato il TICO (Testo Integrato di Conciliazione). Questa proposta è stata effettuata in vista dell'abolizione del servizio di maggior tutela che lascia completo spazio ai fornitori di energia di operare nel mercato libero.

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