QUAL È LA DIFFERENZA TRA DIRITTO
DI RIPENSAMENTO E DIRITTO DI
RECESSO?
Da quando è stato introdotto in Italia il libero mercato dell'energia, molti consumatori si sono trovati nella condizione di voler cambiare il proprio fornitore energetico per rivolgersi a società con tariffe più convenienti alle proprie esigenze. Strettamente connessa alla volontà o alla necessità di cambiare fornitore, tuttavia, è nata anche una serie di richieste di annullamento di contratti appena stipulati per ripensamenti dovuti a varie motivazioni. Va quindi compresa la terminologia che permette di comprendere al meglio le diverse situazioni e le esigenze di quando, in seguito a particolari e differenti situazioni, ci si ritrova a voler annullare la richiesta di cambio del fornitore. Le possibilità di richiesta di annullamento di un contratto appena stipulato sono due, e si basano sul diritto di ripensamento e sul diritto di recesso. Anche se questi due termini vengono spesso utilizzati come sinonimi va sottolineato che in realtà si tratta di modalità differenti di richiesta di annullamento. Diritto di ripensamento e di recesso, infatti, differiscono per la tempistica, per la documentazione e per la possibilità di essere effettuati nei diversi casi.
Il diritto di ripensamento
Il diritto di ripensamento si attua quando un cliente, subito dopo aver stipulato un contratto con un fornitore del gas o della luce, si accorge che quell'offerta che aveva preso in considerazione non è così conveniente come si aspettava o comunque meno conveniente di quella che aveva in precedenza. In questo caso, egli può avvalersi del diritto di ripensamento. Cosa significa? Significa che si hanno quattordici giorni di tempo, dalla data di rilascio del contratto, per richiederne l'annullamento senza pagare nulla e senza dover fornire alcuna motivazione. Bisogna fare sempre attenzione al conteggio delle date perché i quattordici giorni non sono da intendersi dal momento in cui si riceve il contratto a casa, ma dalla data riportata sul contratto stesso. L' annullamento del contratto va richiesto tramite uno dei canali ufficiali di comunicazione del fornitore, ossia via fax, via raccomandata oppure via mail ma esclusivamente facendo uso di posta certificata. Va infine evidenziato che non sempre ci si può appellare al diritto di ripensamento: questo, infatti, è possibile solo se il contratto è stato richiesto via web, via telefono oppure presso stand e info-point presenti presso i centri commerciali. In caso di stipula di contratto presso gli uffici del fornitore, invece, non si ha diritto al ripensamento.
Il diritto di recesso
Il diritto di recesso da un contratto di forniture elettrica o del gas, invece, è un annullamento che può essere richiesto in qualsiasi momento e indipendentemente dalle modalità con cui tale contratto era stato stipulato. Si può richiedere il recesso da un contratto per una serie di motivi, anche se quello più comune è dato dal cambio di residenza che porta a chiudere le forniture energetiche per poterne poi aprire di nuove nel nuovo appartamento. La cessazione del contratto in questo caso va effettuata tramite comunicazione al fornitore, utilizzando i modelli presenti online presso il sito del fornitore stesso, oppure recandosi presso uno degli shop del fornitore se presenti sul territorio di residenza. La recessione dal contratto non è una pratica immediata come quella prevista dal diritto di ripensamento, ma richiede un certo preavviso che deve essere dato al fornitore: questi entro il mese successivo alla domanda dovrà provvedere a recidere il contratto. La chiusura di un contratto è solitamente gratuita, anche se prevede sempre un conguaglio finale, ossia il pagamento dell'ultima bolletta. Inoltre, a meno di contratti particolari, essa può essere richiesta in qualsiasi momento.
Diritto di recesso e di annullamento e cambio di fornitore
Quando si vuole cambiare il proprio fornitore di luce e gas non è necessario richiedere l'annullamento del contratto per poter attivare la nuova fornitura. Il passaggio dal vecchio al nuovo contratto, infatti, viene effettuato tramite la società entrante e senza dover inviare alcun tipo di comunicazione al vecchio fornitore. Il recesso, quindi, non viene applicato in caso di cambio di fornitura ma esclusivamente per una chiusura definitiva dell'utenza. Proprio per evitare che i consumatori vadano in confusione con l'iter burocratico, quindi, il fornitore entrante si fa carico di tutte le comunicazioni con il vecchio fornitore che non potrà impedire in nessun modo al cliente di effettuare il cambio. Proprio come avviene per il recesso, anche in caso di cambio di venditore il precedente fornitore potrà richiedere il pagamento del conguaglio, relativo ai consumi tra l'ultima bolletta pagata e la data di chiusura vera e propria del contratto. Il passaggio di fornitore è quindi completamente gratuito, ossia il fornitore che viene lasciato non può richiedere pagamenti di alcun tipo se non il conguaglio finale per i consumi precedenti al passaggio mentre il nuovo venditore non può prevedere spese aggiuntive se non quelle previste dal contratto per eventuali depositi cauzionali.
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