Le disposizioni di legge in materia di sicurezza degli impianti a gas
Dal primo luglio del 2014 è entrata in vigore in Italia la delibera 40 del 2014 che ha integrato la precedente delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 40 del 2004. In particolare l'integrazione entrata in vigore nel 2014 prevede che debbano essere eseguiti controlli preventivi anche sulla linea post contatore, quindi dal contatore all'interno della struttura. Il provvedimento è volto a promuovere la sicurezza degli impianti alimentati a gas ad uso riscaldamento, per produzione di acqua sanitaria e finalizzata alla cottura dei cibi. Il controllo di conseguenza deve essere eseguito anche se l'allacciamento è utilizzato solo per cucinare e non anche per altri usi. Spetta al fornitore prendere visione della documentazione sull'idoneità degli impianti prevista dal "Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 22 gennaio 2008, n. 37", in particolare è necessario valutare se l'impianto di distribuzione dal contatore all'utenza finale è conforme alle norme dettate in materia. La documentazione in oggetto è rilasciata dall'installatore dell'impianto e certifica l'esecuzione a norma degli impianti e quindi la sicurezza degli stessi. L'installatore deve essere iscritto alla Camera di Commercio e abilitato a rilasciare questa tipologia di dichiarazione. La delibera dispone anche le procedure con le quali valutare il funzionamento e la corretta esecuzione di tubazioni, prese d'aria, sistemi di ventilazione, per lo scarico dei fumi ed eliminazione della condensa che si forma normalmente con l'uso delle caldaie. I controlli devono essere eseguiti dal personale incaricato dal fornitore e devono avvenire sia su impianti nuovi eseguiti dal primo ottobre 2004, sia su impianti installati e successivamente modificati o trasformati a partire dal primo luglio 2014. La procedura di controllo prende il via nel momento in cui si contatta un fornitore di gas per attivare l'utenza. In questo momento il potenziale cliente riceve dei moduli da compilare, I40, H40 attraverso questi sarà possibile individuare l'impianto. Il modello I40 deve essere consegnato all'installatore che dovrà quindi compilarlo. L'installatore può essere sia colui che ha realizzato l'impianto, soluzione preferibile, sia un soggetto terzo purché sia abilitato al rilascio delle dichiarazioni di conformità dell'impianto. Ovviamente non avendo realizzato l'impianto quest'ultimo deve porre particolare attenzione nell'eseguire il controllo di conformità dell'impianto. I moduli una volta compilati devono essere consegnati al fornitore che provvederà ad eseguire le incombenze previste per legge prima di attivare la fornitura.