TISG

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Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (Settlement), approvato con Delibera dell’Autorità 229/2012/R/gas, e s.m.i..

Il Testo Integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle partite fisiche ed economiche relative al servizio di bilanciamento (in acronimo TISG ) è un atto di regolazione adottato dall'Autorità del settore gas naturale in materia di bilanciamento (settlement), reso con la delibera 229/2012/Rgas e successivi interventi in oggetto. Esso è valido a partire dal 1° gennaio 2016 e ha comportato le conseguenti modifiche ai Codici di Rete delle società responsabili della gestione del relativo servizio.

I presupposti del regolamento TISG

L'intervento dell'Autorità in questa materia corrisponde ai criteri e poteri affidati a quest'ultima dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 164/2000 (cd. Decreto Letta). Secondo questa norma, all'Autorità energetica spetta il compito di individuare regole generali in materia di trasporto e dispacciamento del gas naturale, con conseguente dovere in capo alle imprese di trasporto di dotarsi di apposite norme di auto-disciplina all'interno dei propri Codici di Rete. Uno degli ambiti di intervento principali dell'Autorità attiene alla definizione delle norme che concernono il servizio di bilanciamento. Rinviando ad apposita sede la trattazione dettagliata del servizio in questione, si può qui ricordare che il bilanciamento comprende le regole che vanno seguite per approfittare della capacità di trasporto conferita dal distributore alle singole società fornitrici: tale gestione impone il rispetto di un principio standard secondo cui è necessario tenere in equilibrio i volumi (fisici e commerciali) di materia prima in ingresso e in uscita dalla rete di distribuzione. A tal fine, sono prescritte norme specifiche per l'approvvigionamento e la gestione del sistema, ivi comprese le regole che mirano a consentire al soggetto gestore di determinare le partite fisiche ed economiche che si riferiscono a ciascun utente. In questo senso si spiegano le norme definite in via generale dall'Autorità con il TISG: questo provvedimento, infatti, definisce i criteri di massima che le singole imprese coinvolte devono adottare per poter formare gli adeguati studi di programma sulle sessioni giornaliere, settimanali, mensili e annuali (in parole povere, determinare la quantità fisica dei flussi e le relative partite economiche tra distributore e utenti), per prevenire situazioni di sbilancio e, infine, per individuare i protocolli da eseguire per rimediare ad eventuali squilibri nel sistema (come il ricorso a riserve, la riduzione straordinaria delle quantità di capacità, e così via).

La regolamentazione del servizio di bilanciamento

Più nel dettaglio, l'insieme delle regole di condotta che il distributore (individuato direttamente dalla legge come soggetto responsabile del servizio di bilanciamento) definiscono il cd. "settlement", ossia la gestione, pianificazione e attuazione dei programmi volti a garantire l'equilibrio e il bilanciamento del sistema nazionale. Il TISG individua, a tal fine, un insieme di regole volte a determinare, da parte del responsabile del servizio, le partite di gas immesse e prelevate presso i punti della rete di trasporto (rispettivamente, di entrata e di uscita), definendo conseguentemente anche i criteri di definizione dei compensi e delle tariffe (le cosiddette partite economiche). Ciò avviene principalmente definendo con norme di carattere generale le operazioni di allocazione di capacità di trasporto e di verifica successiva del rispetto dei quantitativi in transito. A tal fine, il distributore (o impresa di maggior distribuzione, individuata come responsabile del bilanciamento) è tenuto a determinare un'aggregazione su base mensile, per ciascun utente (id est, società di fornitura), i dati che concernono le quantità di immissione e di prelievo, approntando delle stime di massima sulla scorta di profilazioni, studi di settore ed evidenze empiriche. La pianificazione in questione permette alla società di distribuzione di ripartire le capacità di trasporto stimate alle diverse imprese-clienti, catalogando per ciascuna di esse le informazioni economiche e contrattuali (la cd. mappatura delle relazioni) e monitorando il rispetto delle condizioni di trasporto previamente individuate.

La determinazione delle partite periodiche

Tale ultima attività risulta tra le principali che attengono alle prestazioni relative al servizio di bilanciamento. Infatti, il cuore del settlement è proprio nella determinazione delle partite fisiche ed economiche periodiche, a loro volta funzionali per l'adeguata prestazione del bilanciamento. A questo fine, il TISG stabilisce due sessioni ordinarie, delegando al distributore la definizione, all'interno del proprio codice di rete, delle eventuali ulteriori sessioni di verifica e la determinazione dei protocolli specifici di controllo: in altri termini, l'Autorità fissa i criteri di calcolo e le condotte, lasciando all'operatore l'attuazione. La prima sessione ordinaria è detta di bilanciamento: essa permette al distributore di determinare su base mensile le partite fisiche di gas immesso e prelevato per ciascun giorno-gas, rifacendosi al mese di esercizio precedente. La seconda sessione, ordinaria ma eventuale, è quella di aggiustamento: con essa il responsabile del bilanciamento è tenuto a determinare su base annuale le partite relative ai conguagli su deficit o eccessi sviluppati negli anni precedenti, diminuendo o ampliando (tramite un calcolo di rettifica) le allocazioni da ripartire per l'anno successivo.

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