Le regole in materia di importazione da infrastruttura non UE
Accanto alla definizione di nuove strategie per favorire l'interconnessione della rete nazionale con le fonti di produzione dislocate nei paesi extra europei, la legge è intervenuta anche per disciplinare compiutamente il processo di importazione, nell'ottica della liberalizzazione del mercato energetico. A questo proposito, il Decreto Letta (Decreto Ministeriale n. 164/2000) ha esplicitamente introdotto una differente disciplina procedurale per le importazioni, a seconda che queste siano provenienti da paesi comunitari o non UE: da questo punto di vista, si è assegnato un maggior potere di verifica in capo all'Autorità Energetica, così da evitare il rischio di concentrazioni e da assicurare la convenienza, la sicurezza e l'equità delle condizioni di fornitura di volta in volta stabilite dagli enti coinvolti rispetto ai paesi produttori extra UE. A tal fine, se per l'attività di importazione proveniente da paesi Ue la legge si limita a richiedere una comunicazione preventiva da parte del soggetto importatore, per quanto riguarda il ricorso ad infrastrutture non UE (e quindi per l'importazione da Paesi extra UE), è necessaria l'autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive, la quale viene concessa sulla base di criteri obiettivi e purché ricorrano le seguenti condizioni: - venga accertata la capacità tecnica e finanziaria del soggetto in rapporto all'attività di importazione oggetto di autorizzazione; - vengano fornite informazioni sulla provenienza del gas naturale; - vengano fornite adeguate garanzie, dal punto di vista tecnico e finanziario, sulle infrastrutture utilizzate per l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione e sui quantitativi oggetto di importazione.