CAPACITÀ DI TRASPORTO

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È la capacità pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ai sensi dell’Articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo n° 164/00.

Per capacità di trasporto in ambito dei servizi di fornitura di energia elettrica si intende la capacità trasmissibile pubblicata nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. In particolare la capacità di trasporto è la potenza massima destinabile in ciascuna ora della giornata all'assunzione degli scambi trans-frontalieri di energia elettrica che avvengono tra gli Stati che confinano con l'Italia. Per ogni singolo Stato confinate con l'Italia viene univocamente definita la capacità di trasporto. Questa si riferisce alle importazioni di energia, ossia al flusso di energia elettrica in entrata, o alle esportazioni, ossia al flusso di energia elettrica in uscita. L'entrata e l'uscita fanno riferimento, a loro volta, alle importazioni e alle esportazioni che arrivano o escono dal sistema elettrico nazionale riferite a un predefinito orizzonte temporale. In questo senso è possibile distinguere tra la capacità di trasporto in importazione e la capacità di trasporto in esportazione. La prima si riferisce alla quantità di energia elettrica che può essere importata in Italia grazie agli scambi con gli Stati confinanti. La seconda, invece, è la capacità di trasporto di energia elettrica che può essere esportata dall'Italia grazie ai cosiddetti scambi trans-frontalieri che avvengono con gli Stati confinanti. La capacità di trasporto è disciplinata dalla legge. In particolare, è legiferata ai sensi dell’Articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo n° 164/00.

Corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto

Tramite apposite delibere lo Stato ha definito alcuni criteri necessari all'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto della rete del sistema elettrico nazionale. In particolare, questi risultano necessari per dare esecuzione ai contratti di compravendita di energia elettrica. Il valore del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto è dato dalle differenze che esistono tra i prezzi applicati a zona ai quali fanno riferimento le offerte di vendita e il prezzo unico nazionale al quale invece si riferiscono le offerte di acquisto considerate accettabili nello stesso mercato di riferimento.

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Corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto in casi particolari

Nel caso di separazione in zone nascono i contratti bilaterali. I titolari di questi contratti devono versare al GRTN, ossia al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, secondo la normativa vigente, un corrispettivo che deriva da un calcolo matematico. In particolare va moltiplicato il prezzo dell'energia elettrica oggetto dei programmi di immissione con la differenza risultante tra altre due componenti quali: il PUN e il prezzo della zona a cui questi programmi fanno riferimento. Lo stesso gestore del mercato è obbligato a versare, sempre al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, un corrispettivo che deriva dalla moltiplicazione tra le quantità contenute nelle varie offerte di vendita che sono state accettate e il risultato tra il PUN diminuito del prezzo di vendita della zona accettato alla stessa zona di riferimento.

Componenti del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto

Il corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto si compone di una serie di elementi che sono: componente primario e componente compensativo. Il primo corrisponde al valore delle congestioni di rete, dato dalla differenza tra il valore dell'energia elettrica che è stata prelevata dalla rete e da quella relativa all'energia immessa nella stessa rete. I prezzi di riferimento per questa componente sono quelli zonali. La componente compensativa, detta anche componente di equità, invece, è data dalla differenza tra il valore dell'energia elettrica prelevata dalla rete i cui prezzi si riferiscono al PUN e ai costi zonali.

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