IL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

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Con l'introduzione del mercato libero per l'energia, si è verificato un vero e proprio inseguimento al cliente che ha portato spesso a condotte poco professionali da parte dei dipendenti delle società di fornitura. Pubblicità ingannevole, contratti stipulati senza consensi e altre problematiche hanno caratterizzato i primi mesi del mercato libero di alcuni fornitori. Per questo motivo, l'ARERA (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) ha stabilito una serie di regole che i venditori devono rispettare per garantire la massima trasparenza nelle offerte e correttezza nelle modalità di comunicazione con i potenziali clienti. Tali regole sono raggruppate nel "Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale". Il Codice, approvato nel luglio del 2004, viene costantemente aggiornato a seconda di eventuali modifiche e variazioni della legislazione e delle normative di vendita del mercato dell'energia.  Tra i primi articoli del Codice di Condotta Commerciale si sottolinea subito come la vendita deve essere effettuata in maniera completa e trasparente, ossia fornendo informazioni esaustive sulle possibili offerte e tariffe, senza celare eventuali costi aggiuntivi. Inoltre, ogni fornitore ha l'obbligo di formare il personale addetto al servizio informazioni e commerciale in modo che esso sia aggiornato sulle modalità di vendita, su cosa possa e non possa essere richiesto al potenziale cliente e, soprattutto sulle procedure da adottare, soprattutto in caso di contatti telefonici, via mail/chat o in qualsiasi luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore. Inoltre, il venditore dovrà sempre identificarsi, riportare le informazioni fondamentali delle offerte che promuove, le eventuali limitazioni e un contatto al quale il cliente o futuro cliente può rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti. 

La possibilità di confronto tra le offerte

Per poter garantire ai consumatori la possibilità di effettuare reali confronti tra le diverse offerte, le società di fornitura devono adeguare le proprie proposte a quanto riportato dal Codice di Condotta Commerciale, ossia a quanto richiesto dall'ARERA per la massima trasparenza e confrontabilità dei costi. Per questo motivo, indipendentemente dalle modalità di promozione delle proposte e delle offerte, siano esse effettuate telefonicamente, online o di persona, dovranno sempre essere riportate determinate informazioni. In particolare, tutti i costi devono essere comunicati al netto delle imposte ma si dovrà sempre specificare se siano o meno gravati dall'IVA. Quando si sta promuovendo una tariffa energetica per un nuovo contratto della luce, si dovranno indicare i costi esclusivamente il kWh e si dovrà evidenziare se la tariffa in questione è di tipo mono-orario o bi-orario. Nel caso in cui si sta proponendo un'offerta relativa al gas naturale, invece, i costi sono da intendersi sempre in euro per Smc (Standard metro cubo).  Le proposte di contratto offerte dai fornitori sono molto varie: in ogni caso deve sempre essere indicato se si tratti di una proposta a prezzo fisso o a prezzo indicizzato. Nel primo caso è previsto che il costo della materia prima che viene definito al momento del contratto resti invariato per un determinato intervallo di tempo, variabile tra i dodici e i trentasei mesi a seconda del contratto. Allo scadere del tempo indicato si dovrà provvedere a una nuova proposta di prezzo. Nel caso di prezzo indicizzato, invece, il costo della materia prima varia con gli andamenti del mercato per cui può avere oscillazioni positive o negative che portano a incrementi o decrementi del prezzo. In questo caso il fornitore effettuerà aggiornamenti regolari e continui delle tariffe in intervalli di tempo che vanno indicati sul contratto. 

Stipula del contratto e diritto al ripensamento

Il Codice di Condotta Commerciale non si limita a definire il comportamento delle società di vendita durante la fase di proposta fornitura ai clienti, ma anche e soprattutto durante la stipula dei contratti. L'ARERA, infatti, ha definito anche quali debbano essere i punti fondamentali da riportare all'interno di un contratto e, soprattutto, quali le comunicazioni che il cliente deve ricevere prima di procedere con la stipula del contratto stesso. Inoltre, in caso di stipula di contratti a distanza o fuori dai locali commerciali del venditore, ossia di contratti stipulati tramite operatore telefonico o tramite personale in stand informativi, fiere o altro, è prevista la possibilità di rescissione del contratto senza motivazione. Si parla in tal caso di diritto al ripensamento del quale il cliente può usufruire entro quattordici giorni dalla firma. In caso di ripensamento, il contratto verrà automaticamente annullato e il cliente tornerà al vecchio fornitore.   Se il cliente non ha ripensamenti, invece, la nuova fornitura verrà validata secondo i tempi e le modalità che vanno necessariamente riportate all'interno del contratto e che dipendono da alcuni fattori tra cui, in particolare, se si tratti di un nuovo allacciamento, di una voltura o di un subentro.

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