MISURE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 1 MAGGIO 2023

L’ARERA ha pubblicato la delibera 267/2023/R/com, che fa seguito a quanto previsto dal DL Alluvioni (decreto-legge 61/23), in cui sono state previste le seguenti misure:

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

  • Sono sospesi i termini di pagamento per le utenze e forniture site nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, ivi incluse le utenze e le forniture site nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2023 nei territori della Provincia di Pesaro Urbino e della Città metropolitana di Firenze, come individuati nell’allegato 1 al decreto-legge;
  • La durata della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi alle forniture di energia elettrica e gas site nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23 dovrà essere pari a 4 mesi a decorrere dal 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023 e riguarda tutte le fatture comprese quelle afferenti gli interventi di attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, inclusi i contributi di allacciamento;
  • È facoltà del venditore sospendere anche la fatturazione nel periodo suddetto nei confronti dei beneficiari dei termini di sospensione;
  • Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo 1 maggio - 31 agosto 2023 la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1 maggio 2023.

 

COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

  1. RATEIZZAZIONE
  • Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, nel caso di importi almeno pari a 50 euro, dovranno essere rateizzati su un periodo minimo pari a 12 mesi senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali;
  • La periodicità di rateizzazione dovrà essere pari a quella di fatturazione ma, su richiesta dell’utente, potrà essere prevista una frequenza maggiore;
  • Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento e comunque entro due mesi dal termine della sospensione, il venditore comunicherà al cliente le seguenti informazioni: gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione; il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale; la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte.

 

  1. MOROSITA’

Nel caso di morosità sorte prima del 1 maggio 2023 il venditore provvederà nuovamente ad attivare la procedura, prevista dal TIMOE e dal TIMG, in caso di inadempimento del cliente finale, e invierà al cliente finale inadempiente, anche qualora già costituito in mora, una nuova comunicazione di costituzione in mora prima di procedere alla richiesta di sospensione per morosità al distributore.

 

NOVITÀ - PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L’Autorità - con Delibera 390/2023/R/COM - ha disposto fino al 31 ottobre 2023 la proroga delle agevolazioni riferite alla sospensione dei termini di pagamento a favore dei soli clienti titolari di forniture inerenti immobili che siano risultatati compromessi nella loro integrità funzionale a causa degli eventi alluvionali.


Al fine di beneficare di tale proroga sarà necessario inviare, entro il 31 agosto 2023 o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, con la quale si comunica che l’abitazione e/o la sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.


La dichiarazione, scaricabile in fondo a questa pagina, deve essere compilata in ogni sua parte, corredata di documento di identità e inviata tramite e-mail alla casella di posta customercare@sorgenia.it o serviziotutele@sorgenia.it per i clienti del servizio tutele graduali inserendo nell’oggetto “Proroga della sospensione dei termini di pagamento – DL Alluvioni” Se desidera ulteriori informazioni o chiarimenti, la invitiamo a contattare il Servizio Clienti ai numeri indicati nella sezione in calce.

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