TIVG
Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” di cui all’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, e s.m.i.
Che cos’è il TIVG nel settore del gas?
Nel settore del gas con la sigla TIVG si indica il testo integrato delle attività di vendita di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato dalla Delibera ARG/gas 64/09, provvedimento del 28 maggio 2009, e successive modifiche e integrazioni fino al 2018. In merito il TIVG è presente nell’Allegato A della deliberazione ARG/gas 64/09 che a sua volta integra la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 riguardante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale perché diventi pienamente operativo e allo stesso tempo abrogativa della direttiva 98/30/CE.
Più nello specifico gli scopi principali di tali provvedimenti sono di: - accelerare la liberalizzazione del mercato dell'energia per svincolare la fornitura e la scelta dei servizi e delle merci nell'Unione Europea; - favorire gli accordi reciproci di accesso alle reti di paesi terzi e l'integrazione dei mercati per ciò che concerne il consumo di gas; - permettere l'acceso alle reti in modo trasparente, senza discriminazioni e a prezzi ragionevoli per il trasporto e la distribuzione del gas perché la concorrenza funzioni in tutti gli stati comunitari; - rendere disponibili i vantaggi del mercato interno per ogni settore industriale e commerciale, impresa e cittadino UE.
Il servizio di tutela regolamentato dal TIVG
In particolare, il TIVG regolamenta il servizio di tutela previsto nel ramo del gas naturale e le connesse condizioni di fornitura. Più nello specifico il TITOLO II dedicato alla vendita al dettaglio di gas naturale, Sezione 1, Articoli 3 e 4, spiega il servizio di tutela e il suo ambito di applicazione. In merito il servizio di tutela prevede la distribuzione di gas naturale alle condizioni economiche stabilite dall’ARERA, ossia l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Quindi ogni venditore deve erogare ai consumatori finali che ne hanno diritto il servizio di tutela alle condizioni previste dalla Sezione 1 del TIVG e nel rispetto dei provvedimenti previsti dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni riguardanti le condizioni contrattuali e la qualità commerciale decise dall’ARERA.
Come già esposto secondo il TIVG hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali, però in rapporto ai punti di riconsegna così descritti: - punto di riconsegna nella titolarità di un consumatore domestico finale che sfrutta il gas naturale per alimentare l’abitazione privata e i locali annessi o pertinenti all’abitazione, come gli uffici, i laboratori, gli studi professionali, eccetera, a patto che: - l’utilizzo sia realizzato con un unico punto di riconsegna per la casa e i locali annessi o pertinenti; - il titolare del punto di riconsegna sia una persona fisica. - punto di riconsegna attinente a un condominio ad uso domestico, cioè un intero edificio il cui consumo non sia superiore a 200.000 Smc all’anno (Standard metro cubo), suddiviso in più unità catastali e in cui vi sia almeno un’unità abitativa, a condizione che: - il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, a meno che non si tratti dell’amministratore di condominio; - il gas riconsegnato non venga usato in attività produttive, compresa la vendita dei servizi energetici.
Come si compone il TIVG
Il TIVG, acronimo di testo integrato delle attività di vendita di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, è l’Allegato A della Delibera ARG/gas 64/09. In particolare, il TIVG si compone delle seguenti parti: - TITOLO I, Definizioni e ambito di applicazione, artt. 1 e 2; - TITOLO II, Vendita al dettaglio di gas naturale (metano): - Sezione 1, Servizio di tutela, artt. 3, 4, 5, 6, 6bis,7, 8, 8bis, 8ter, 9, 10, 11, 12bis e 12ter; - Sezione 2, Disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, artt. 13, 14, 14bis 15, 15bis,16 e 16bis; - Sezione 3, Obblighi di comunicazione e pubblicazione, artt. 17, 18, 19, 19bis e 19ter; - TITOLO III, Vendita al dettaglio di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane: - Sezione 1, Disposizioni generali, artt. 20 e 21; - Sezione 2, Gas di Petrolio Liquefatti (GPL), artt. 22, 23, 24, 25 e 25bis; - Sezione 3, Gas manifatturati (gas di città), artt. 26, 27, 28 e 29. - TITOLO IV, Servizi di ultima istanza per il gas naturale: - Articolo 30: ambito di applicazione; - Sezione 1, Servizio di fornitura di ultima istanza, artt. 31, 31bis, 31ter, 31quater, 31quinquies e 31sexies; - Sezione 2, Fornitura del servizio di default, artt. 32, 33, 34, 35, 35bis,36, 37, 38, 39, 39bis e 39ter; - Sezione 3, Servizi di ultima istanza: obblighi dell’impresa di distribuzione. Artt. 40, 41, 42 e 43.
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