SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO
Servizio di fornitura di gas naturale ai sensi della Delibera 249/12, e successive modifiche e integrazioni, erogato per garantire i prelievi sulla RN in tutti i casi in cui presso un PdR non risulti conferita capacità di trasporto, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto di Trasporto a seguito di inadempienza dell’Utente.
Il Servizio di Default Trasporto (o Distribuzione) è uno specifico servizio di fornitura del gas naturale disciplinato dalla Delibera dell'Autorità Energetica 249/2012: si tratta di una prestazione emergenziale che viene erogata dal distributore energetico per permettere il bilanciamento dei prelievi sulla rete nazionale da parte dei singoli utenti nelle ipotesi in cui manchi capacità di trasporto presso un determinato Punto di Uscita, anche nell'ipotesi in cui questa circostanza sia derivata dalla risoluzione del contratto di trasporto dovuta ad inadempimento dell'utente.
Cos'è il Servizio di Default Trasporto?
Come visto, questo servizio si attiva unicamente in casi di emergenza, al pari di quanto accadeva per il vecchio Servizio di Fornitura di Ultima Istanza. Ai sensi della già citata Delibera Autorità del 2012, infatti, il distributore territorialmente competente (la Snam, nel caso in cui venga in considerazione la rete di distribuzione naturale) può intervenire con una fornitura straordinaria nei confronti di un cliente, quando quest'ultimo si trovi in assenza di fornitura pur rimanendo connesso alla rete: ciò avviene in alcune condizioni particolari, come crisi strutturali del sistema o, normalmente, scadenza del contratto o risoluzione del medesimo a causa di inadempienze contrattuali. In altri termini, con questo servizio, il distributore permette all'utente di rimanere connesso alla rete e di continuare il prelievo di materia prima. Ciò avviene assegnando ad un fornitore specifico, individuato previamente attraverso una gara volta a selezionare il cd. fornitore di default di distribuzione, il quale si limiterà ad operare dal punto di vista tecnico e delle condizioni economiche da applicare, secondo le direttive stabilite dall'Autorità energetica ARERA per la definizione del servizio in questione. I casi in cui può essere attivato il servizio di default trasporto sono tassativamente previsti. In particolare, vi rientrano le ipotesi di: - utenti morosi per i quali non è stato possibile disattivare l'alimentazione per limiti strutturali; - utenti che non possono essere disallacciati dall'impianto e che siano rimasti privi di un fornitore a causa di recesso del precedente fornitore o scadenza, senza rinnovo, del precedente contratto; - utenti che si trovano privi di fornitore per eventi indipendenti alla propria volontà, come avviene nel caso in cui il precedente fornitore abbia cessato l'attività, oppure quando sia intervenuta una decisione amministrativa volta ad interrompere la fornitura.
L'esercizio del Servizio di Default Trasporto
Si anticipava che le modalità con cui viene erogato il servizio in questione sono specificamente individuate. Innanzitutto, è la stessa Autorità per l'energia a declinare i quantitativi massimi di materia prima erogabile in costanza di fornitura di default. Tali valori sono così individuabili: - una quota massima di 50.000 Smc/anno per gli utenti non domestici; - una quota massima di 200.000 Smc/anno per gli utenti privati o condomini che presentano un uso domestico. Per quanto concerne le modalità operative, l'art. 24 del Decreto Letta affida all'Autorità la determinazione delle condizioni di accesso al servizio in questione: la prima disciplina compiuta della materia è arrivata con la già citata Delibera 249/2012/Rgas, poi integrata dalla successiva deliberazione 361/2013/Rgas. Con queste disposizioni, l'Autorità ha stabilito che: - l'attivazione del servizio decorre dal giorno della risoluzione del contratto per gli utenti che non hanno integrato, entro i termini stabiliti dal Codice di Rete del distributore, le garanzie a copertura dei saldi debitori pregressi; - i quantitativi di gas, la cui soglia massima è individuata ex lege, sono disciplinati dal soggetto che si occupa del servizio di bilanciamento; - l'individuazione degli operatori che possono operare nel campo del servizio di default trasporto deve avvenire attraverso una procedura di selezione concorsuale, imponendo contemporaneamente a Snam Rete Gas di adottare apposite norme nel proprio indirizzo.
L'erogazione del servizio da parte di Snam
La società di distribuzione che gestisce la rete nazionale ha attivato a partire dal 2015 l'erogazione integrata del servizio di default di trasporto. Infatti, contrariamente al principio concorsuale inizialmente stabilito, la società ha modificato il proprio codice di rete per poter svolgere direttamente il servizio. Tale modifica unilaterale delle modalità di erogazione del servizio è stata approvata dall'Autorità con delibera 443/2015, rilevandosi che la capacità strutturale del monopolista è tale da poter assicurare in condizioni uniformi e a parità di risultati la migliore soddisfazione delle esigenze di erogazione e tutela sottese alla disciplina del servizio di default di trasporto. Ne deriva che, attualmente, almeno per quanto riguarda la gestione della rete nazionale, il servizio in parola è svolto direttamente dal gestore della rete, il quale può fornire i clienti finali dei punti di riconsegna quando si verifichi il venir meno della capacità di erogazione da parte del venditore territoriale.
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