OPZIONE TARIFFARIA SPECIALE
Opzione tariffaria diversa dall'opzione tariffaria base.
Il mercato dell'energia elettrica è in continua evoluzione con interventi che tendono, da parte dell'Autorità Garante per l'Energia Elettrica, a stimolare la concorrenza tra i vari competitor con l'obiettivo di rendere il mercato più trasparente e le tariffe più basse. Nella maggior parte dei casi, la necessità maggiore è stata quella di rivedere il sistema di tariffazione che allo stato attuale, dopo diversi interventi, prevede una opzione tariffaria base alla quale si associa un'opzione tariffaria speciale. Prima di analizzare nel dettaglio in cosa consistono queste opzioni tariffarie, preliminarmente dobbiamo ricordare che la fornitura di energia elettrica può avvenire per: - usi domestici; - pubblica illuminazione; - altri usi. Le opzioni tariffarie vengono suddivise in tre categorie principali: - opzioni tariffarie base che devono rispettare un vincolo, denominato V2, sui ricavi conseguibili; - opzioni tariffarie speciali; - opzioni tariffarie ulteriori. Sia le opzioni tariffarie base che quelle speciali devono consentire il rispetto di un vincolo, precisamente quello indicato con la sigla V1, circa i ricavi che i gestori possono conseguire da tutti i contratti di fornitura appartenenti ad una determinata categoria. Con particolare riferimento alle opzioni tariffarie speciali, la normativa prevede alcune deroghe a questo principio. Infatti, l'esercente può presentare istanza per superare il vincolo dei ricavi da conseguire laddove questa richiesta sia motivata dai maggiori costi che si devono sostenere per erogare il servizio, rispetto alla fornitura di energia rientrante nelle opzioni tariffarie base. La domanda per superare il vincolo deve essere presentata, a pena di inammissibilità, nello stesso momento in cui si richiede l'applicazione dell'opzione tariffaria speciale allegando una specifica documentazione per verificare la condizioni del servizio, fornire una stima dei clienti che saranno oggetto dell'opzione tariffaria, indicare analiticamente tramite un prospetto quelli che sono i maggiori costi che si dovranno sostenere in rapporto all'erogazione del servizio e infine fornire anche un'attestazione, che deve anche essere attendibile, che indichi che i maggiori costi saranno sopportati dai soli clienti che optino per l'opzione tariffaria speciale. La definizione dell'opzione tariffaria speciale viene effettuata ogni anno, entro il termine del 30 settembre, da parte di ogni esercente che invia all'Autorità Garante una proposta delle opzioni che vuole offrire agli attuali e ai potenziali clienti. La proposta deve essere redatta secondo un apposito formulario. A questo punto l'Autorità ha 45 giorni di tempo per effettuare una valutazione e chiedere eventualmente all'esercente delle integrazioni, per poi pronunciarsi sull'accoglimento o meno della proposta. Nel caso invece in cui nel predetto termine l'Autorità non intervenga, le opzioni si ritengono approvate. Nel successivo termine di 30 giorni dall'approvazione, l'esercente dovrà procedere alla pubblicazione dell'opzione tariffaria speciale su un quotidiano di rilievo nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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