OPZIONE TARIFFARIA
In generale rappresenta la totalità dei corrispettivi costi unitari che vanno a determinare la spesa a carico del cliente per i consumi di energia elettrica, al netto degli oneri fiscali.
Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una profonda evoluzione e ad un continuo cambiamento che stanno interessando il mercato dell'Energia Elettrica. Con diversi interventi, dovuti soprattutto alla liberalizzazione del mercato che ha permesso l'ingresso di nuovi operatori e l’eliminazione di fatto del regime di monopolio, l'Autorità Garante per l'Energia Elettrica ha perseguito l'obiettivo di aumentare i livelli di concorrenza consentendo una sorta di guerra al ribasso dei prezzi dell'energia. Il tutto ovviamente sempre tenendo nella dovuta considerazione i prezzi del petrolio che influenzano quello dell'energia. Accanto a questi interventi, altri invece sono stati finalizzati ad una riorganizzazione del sistema di tariffazione in modo da arrivare ad una regolamentazione che oggi prevede un sistema basato su opzioni tariffarie, che vengono denominate base e speciale.
Il mercato dell'energia elettrica prevede attualmente una classificazione della fornitura nel seguente modo:
- usi domestici;
- pubblica illuminazione;
- altri usi.
Le indicazioni fornite dall'Autorità Garante per l'Energia Elettrica prevedono allo stato attuale che gli esercenti forniscano con cadenza annuale l'indicazione dell'opzione tariffaria. Quest'ultima può essere definita come l'insieme dei costi complessivi unitari che comporteranno la spesa a carico del cliente in seguito all'energia elettrica consumata, senza considerare gli oneri di natura fiscale. Sulla base di queste indicazioni è stata effettuata la classificazione delle opzioni tariffarie in tre categorie principali:
- opzioni tariffarie base che devono rispettare un vincolo, denominato V2, sui ricavi conseguibili;
- opzioni tariffarie speciali;
- opzioni tariffarie ulteriori.
L'aspetto relativo al vincolo, valido sia per le opzioni tariffarie base che quelle speciali, è molto importante in quanto indica il tetto limite relativo ai ricavi che i gestori possono conseguire da tutti i contratti di fornitura appartenenti ad una determinata categoria. In ogni caso, i limiti stabiliti dalla normativa non devono essere considerati in senso assoluto in quanto l'esercente ha la facoltà di presentare un'istanza per superare il valore dei ricavi massimi conseguibili quando riesca a dimostrare che la richiesta sia motivata dai maggiori costi che si devono sostenere per erogare il servizio, rispetto alla fornitura di energia rientrante nelle opzioni tariffarie base.
L'esercente deve presentare l'istanza, a pena di inammissibilità, contestualmente alla definizione dell'opzione tariffaria, nello specifico di quella speciale, allegando una specifica documentazione che permetta di:
- verificare la condizioni del servizio;
- fornire una stima dei clienti che saranno oggetto dell'opzione tariffaria;
- indicare un prospetto analitico dei costi sostenuti;
- presentare un'attestazione attendibile che specifichi che i maggiori costi saranno a carico dei soli clienti che optino per l'opzione tariffaria speciale.
Gli esercenti devono indicare con precisione e accuratezza l'insieme dei costi che permetteranno di determinare in modo chiaro ed inequivocabile l'ammontare delle spese che saranno sostenute per la fornitura dell'energia elettrica.
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