OPERATORE PRUDENTE E RAGIONEVOLE
Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una parte nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell’altra parte.
Con l'espressione Operatore Prudente e Ragionevole si fa riferimento agli obblighi di diligenza che devono essere osservati da parte delle società che operano sul mercato energetico. Si tratta di norme di comportamento che attengono in via generale alle obbligazioni che gravano sugli operatori, i quali sono tenuti ad osservare uno specifico livello di diligenza e prudenza nell'esecuzione delle proprie prestazioni, al fine di tutelare gli interessi delle controparti contrattuali (normalmente i clienti dei contratti di fornitura energetica).
La definizione legislativa
Questa terminologia riprende in buona sostanza le norme sul codice civile che regolano i rapporti esistenti tra debitore e creditore: in forza delle disposizioni generali, infatti, si richiede al debitore di eseguire la propria prestazione con la diligenza appropriata alla natura dell'affare, tenendo anche conto delle proprie capacità professionali. Calando questa definizione nel settore del mercato energetico, l'Autorità per l'Energia, con delibera del 29 luglio 2004 n. 138, ha stabilito alcune garanzie per l'accesso ai servizi di distribuzione del gas naturale, individuando all'art. 1 l'operatore prudente e ragionevole. Si tratta del soggetto che gestisce l'attività di distribuzione e vendita dell'energia: quest'ultimo è tenuto ad eseguire il servizio in questione assicurando un livello di diligenza, prudenza e lungimiranza di livello ragionevolmente assimilabile a quello utilizzato dagli altri operatori nell'esecuzione del medesimo tipo di attività e in presenza delle stesse circostanze. Il fine specifico è quello di assicurare, cioè, l'adozione di una serie di norme di comportamento (da cristallizzare nello specifico Codice di Rete adottato dall'operatore) tali da tutelare gli interessi della controparte: in questo modo si mette al riparo l'utente/consumatore da possibili abusi e inadempienze, qualificando sotto una clausola generale la condotta scorretta dell'operatore come fonte di responsabilità risarcitoria in caso di inadempimento dei propri obblighi.
In cosa consiste la condotta dell'Operatore Prudente e Ragionevole
Tale complesso di norme comportamentali, come accennato, deve risultare dal Codice di Rete. Quest'ultimo non è altro che un documento, previsto per legge, che le società attive nel campo della distribuzione e vendita di energia devono adottare. All'interno del documento l'operatore inserisce le condizioni generali di contratto (recependo le indicazioni in tal senso provenienti dalla legge e dalle determinazioni dell'Autorità per l'Energia). Non è possibile stimare in via preventiva in cosa consistono tali condotte. Ciò che è richiesto dalla legge è, in altri termini, che l'operatore assicuri certi livelli di qualità nelle proprie prestazioni tali da tutelare il cliente dal rischio di disservizi o veri e propri inadempimenti. In questo senso, quindi, ad essere importante è lo scopo: quello di fornire un servizio adeguato e professionale, paragonabile per qualità a quello di livello medio praticato dagli altri operatori del settore.
Le prestazioni soggette a diligenza
Ne deriva che, a seconda del servizio prestato, l'operatore deve adottare tutti gli accorgimenti, di carattere tecnico o economico, necessari a consentire un'adeguata esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto di fornitura o richiesti dalla legge. Ad esempio, nel caso del servizio di dispacciamento, l'ente che si occupa della distribuzione deve garantire ai propri utenti un adeguato ed uniforme accesso al sistema nazionale, in modo da assicurare la continuità delle utenze e la sicurezza delle erogazioni. Ne consegue che la diligenza da adottare deve guidare l'operatore nell'assicurare questo obiettivo con tutte le prestazioni che si rendano necessarie, in condizioni di normale difficoltà, per perseguire questo risultato. Continuando nel nostro esempio, una prestazione che caratterizza la prudenza e ragionevolezza dell'operatore va nel senso di mantenere in costante equilibrio i livelli tra energia immessa e prelevata (si tratta, in altri termini, di assicurare il bilanciamento): se per imprudenza o imperizia tale risultato non venisse raggiunto e l'utenza abbia a subirne conseguenze negative, la responsabilità e la conseguente addebitabilità dei danni graverebbe sull'operatore che non ha prestato la dovuta diligenza per la natura dell'incarico.
Le conseguenze della mancata diligenza
Quanto detto finora permette di ricavare che la valutazione sulla diligenza degli operatori è possibile soltanto ex post: se l'ente non ha adottato gli opportuni accorgimenti e le dovute condotte richieste dalle circostanze del caso concreto o se non si è attivato prontamente per ridurre le conseguenze dannose che potevano derivare da un evento incolpevole (come può essere un disastro naturale o altra evenienza dovuta a caso fortuito o forza maggiore), il danno eventualmente arrecato al cliente del servizio dovrà essere interamente addebitato alla negligenza, imprudenza o imperizia dell'operatore.
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