TIB

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Testo Integrato del Bilanciamento Gas, approvato con Delibera dell’Autorità 312/2016/R/gas.
 

Cos'è il TIB?

In ambito energetico la sigla TIB sta ad indicare il Testo Integrato del Bilanciamento Gas approvato attraverso la deliberazione del predecessore dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ossia l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI). In particolare, si tratta del provvedimento del 6 giugno 2016, cioè la Delibera 312/2016/R/GAS emanata per attuare il Regolamento UE 312/2014. Più nello specifico il TIB si incentra sulla disciplina del bilanciamento dei sistemi del gas naturale all’interno della rete.

In merito alla sfera del dispacciamento tale bilanciamento è l’attività idonea a conservare l’equilibrio delle immissioni e dei prelievi di gas naturale nel tempo per non pregiudicare la sicurezza del sistema e la continuità dei rifornimenti. Inoltre, il bilanciamento è anche un servizio per gli Utenti della rete perché possano rifornire di gas naturale i consumatori finali e i rivenditori nelle quantità necessarie e in qualsiasi periodo rispettando così gli obblighi contrattuali. È bene evidenziare che mentre in passato chi immetteva o prelevava in maniera sbilanciata il gas doveva pagare una penale prefissata in ambito amministrativo oggi grazie alla riforma del 2011 chi immette o preleva in maniera sbilanciata vende o compra dal gestore della rete il gas di bilanciamento ai prezzi di mercato.

I punti essenziali del TIB

I punti essenziali del TIB, acronimo di Testo Integrato del Bilanciamento Gas, che si suddivide in 5 parti e 11 articoli, sono i seguenti: - il regime di bilanciamento ai sensi dell’Articolo 1; - il bilanciamento operativo e i parametri di intervento del responsabile del bilanciamento nel mercato ai sensi dell’Articolo 2; - i servizi di bilanciamento ai sensi dell’Articolo 3; - la gestione dei quantitativi di gas naturale fra le imprese di trasporto, rigassificazione e stoccaggio che gestiscono gli impianti fra loro collegati ai sensi dell’Articolo 4; - il prezzo di sbilanciamento ai sensi dell’Articolo 5; - il mercato dei prodotti locational ai sensi dell’Articolo 6; - il mercato organizzato per la negoziazione di gas naturale in stoccaggio ai sensi dell’Articolo 7; - la neutralità ai sensi dell’Articolo 8; - gli incentivi ai sensi dell’Articolo 9; - le garanzie a copertura dell’esposizione del sistema nei confronti dell’Utente ai sensi dell’Articolo 10; - le informazioni agli Utenti ai sensi dell’Articolo 11.

Per ciò che riguarda la suddivisione per argomenti le parti principali del TIB sono le seguenti: - Disposizioni generali, parte 1, Articolo 1; - Disposizioni per l’erogazione del servizio di bilanciamento, parte 2, artt. 2-3-4-5; - Disposizioni in materia di mercati per l’approvvigionamento delle risorse di bilanciamento, parte 3, artt. 6-7; - Neutralità e incentivi, parte 4, artt. 8-9-10; - Obblighi informativi, parte 5, Articolo 11.

Il Regolamento UE 312/2014 e il TIB

Secondo il Regolamento UE 312/2014 il regime di bilanciamento del gas naturale deve essere creato per mettere in competizione quotidiana risorse quali l’immagazzinamento, l’importazione e la rigassificazione del GNL. Inoltre, fra le più rilevanti innovazioni apportate dal provvedimento bisogna considerare anche i prezzi di sbilanciamento per responsabilizzare gli Utenti della rete del gas naturale a bilanciare le proprie posizioni ed anche il ruolo informativo della società di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale per aiutare gli Utenti a bilanciare al meglio il sistema.

Più nello specifico il Regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26-3-2014 ha stabilito il codice di rete per il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli stati dell’Unione Europea allo scopo di armonizzare le norme del bilanciamento stesso e di favorire gli Utenti nella gestione equa ed economica delle proprie posizioni di bilanciamento in tutta l’Unione Europea. Per quanto riguarda il provvedimento del 6 giugno 2016, cioè la Delibera 312/2016/R/GAS emanata per attuare il Regolamento UE 312/2014, e il suo allegato A che presenta il TIB, ossia il Testo Integrato del Bilanciamento Gas integrato e modificato dalle deliberazioni 349/2017/R/GAS e 661/2017/R/GAS, esso ha avviato la prima fase del nuovo regime di bilanciamento del gas naturale.

Al riguardo tale delibera ha stabilito le regole nel rispetto delle quali il gestore della rete deve erogare il nuovo servizio di bilanciamento. Come se non bastasse con il provvedimento del 16 febbraio 2017, ossia la deliberazione 66/2017/R/GAS, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i parametri per permettere l’inizio della seconda fase del nuovo sistema di bilanciamento del gas naturale. Inoltre, con tale deliberazione l’ARERA ha stabilito le modalità per lo scambio di informazioni per gestire il mercato della negoziazione del gas in stoccaggio fra il gestore della rete e il gestore di mercati energetici e ha approvato il TICORG, acronimo di Testo Integrato delle disposizioni in materia di Condizioni Regolatorie per lo svolgimento dell’attività di Gestione dei mercati fisici del gas naturale.

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