CAPACITÀ RESIDUA

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È la quota di nuova capacità (di trasporto/rigassificazione), determinata all’interconnessione con la RN, non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto all’Allocazione Prioritaria, di infrastrutture in relazione alle quali è stata accordata una Esenzione TPA, ovvero è stato accordato un Diritto all’Allocazione Prioritaria.

Per Capacità Residua si intende quella porzione di capacità di trasporto sulla rete di distribuzione o sui terminali di rigassificazione per cui si provvede ad una nuova richiesta di capacità, quando insistente su infrastrutture di trasporto/rigassificazione per le quali è stata riconosciuta una Esenzione TPA o il Diritto all'Allocazione Prioritaria.

Il conferimento di capacità

Nell'ambito delle proprie attività di gestione, il soggetto che si occupa di monitorare l'utilizzo da parte degli operatori delle infrastrutture di trasporto o dei terminali di rigassificazione della materia prima (per l'Italia si tratta della società Snam - SRG) provvede a riconoscere una quota di capacità ai diversi soggetti del mercato mediante un processo di attribuzione che prende il nome di conferimento. Nel momento in cui il conferimento di capacità, che può rivolgersi, come anticipato, tanto ad una porzione di capacità sulle infrastrutture di trasporto quanto a quote di capacità relative ai terminali di rigassificazione, riguarda infrastrutture di nuova costruzione (o terminali di rigassificazione) che presentano interconnessioni con l'estero (sia per l'importazione che per l'esportazione di materia prima), la legge e le direttive dell'Autorità energetica prevedono il riconoscimento di quote prioritarie o di diritti particolari in capo alle imprese di maggior capacità, che prendono il nome di Esenzioni TPA o di Diritto all'Allocazione Prioritaria.

Esenzione TPA e Diritto all'Allocazione Prioritaria

Nel dettaglio, il Decreto MISE 28 aprile 2006 è intervenuto a definire in concreto le prescrizioni contenute nella legge 24 agosto 2994, n. 293, riguardanti le modalità di accesso alla rete nazionale di distribuzione del gas. Tra le norme più rilevanti in materia ci sono quelle che concernono le modalità di conferimento della capacità di trasporto sulla rete nazionale o sui terminali di rigassificazione e, al loro interno, i criteri le procedure da seguire per il rilascio: - delle esenzioni rispetto alla disciplina concernente l'accesso dei terzi sulla quota di capacità relativa ai nuovi impianti o ai potenziamenti dei terminali di rigassificazione esistenti (la cd. Esenzione TPA), quando sono presenti punti di interconnessione con le reti di distribuzione di altri Stati membri dell'UE (nel qual caso si parla di infrastruttura UE) ; - del Diritto all'Allocazione Prioritaria (o Diritto AP) sulle quote di capacità disponibili in favore dei soggetti che partecipano finanziariamente, in via diretta o indiretta, alla realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture medesime, quando presentano punti di interconnessione con Stati non membri dell'UE (in questo caso si fa riferimento alla infrastruttura non UE). Questi due istituti rappresentano un intento premiale, da parte delle autorità pubbliche, nei confronti di quei soggetti che contribuiscono al potenziamento della capacità di trasporto, contribuendo direttamente (per il totale o per una porzione) alla costruzione di nuovi impianti di importazione/esportazione o al potenziamento delle infrastrutture che consentono il trasporto o la rigassificazione della materia prima importata. In altri termini, il riconoscimento di questi diritti permette ai soggetti in questione di ottenere un accesso prioritario alla capacità di trasporto conferibile da parte dell'ente gestore della rete nazionale di distribuzione.

La capacità residua di trasporto/rigassificazione

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 17 e 18 della Legge 239/2004 stabiliscono che le capacità oggetto di esenzione TPA o di diritto AP possono essere conferite per la durata minima di venti anni e per una quantità non inferiore all'80% della capacità complessiva derivante dall'apertura dei nuovi impianti o dai potenziamenti delle infrastrutture e dei terminali di rigassificazione esistenti. Se questi sono i privilegi connessi alla concessione dei Diritti AP e dell'Esenzione TPA, la capacità residua può essere definita come la quota di capacità non assorbita dal conferimento prioritario e privilegiato attribuito alle imprese costruttrici che abbiano beneficiato dell'esenzione TPA o del Diritto AP. In altri termini, la capacità delle nuove infrastrutture/potenziamenti degli impianti complementari e non assegnate rispetto a quanto avvenuto per le capacità oggetto di esenzione TPA o di diritto AP rappresenta, appunto, la capacità residua. Rispetto a tale capacità residua, il Decreto già citato prevede che i soggetti in questione possano presentare all'impresa di trasporto una richiesta di accesso ulteriore, volta a potenziare la quota di capacità conferita. In questo caso, l'ente di gestione è tenuto ad avviare una procedura concorrenziale aperta a tutti i soggetti che presentano un interesse al conferimento della detta capacità residua, al termine della quale il gestore provvede a determinare le capacità da conferire ai diversi richiedenti. L'esigenza di procedere ad una gara aperta agli interessati al potenziamento della propria capacità (attingendo alla capacità residua) è frutto di una strategia che permette non solo il rispetto dei vincoli concorrenziali, ma anche l'esaltazione degli operatori che possono ottimizzare lo sviluppo complessivo della rete di trasporto. I dettagli di queste procedure sono definiti dall'Autorità energetica, mentre l'attuazione di tali prescrizioni è soggetta al controllo da parte dell'ente gestore, in collaborazione con la detta Autorità.

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