Misure straordinarie a favore delle utenze colpite dagli eventi meteorologici dal 18 gennaio 2026
Provvedimento ARERA 20/2026/R/COM
A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, ARERA ha adottato misure straordinarie a tutela delle utenze situate nei Comuni individuati nell’Allegato all’Ordinanza n. 1180.
Le misure si applicano alle forniture di energia elettrica e gas relative ad abitazioni o sedi produttive:
- distrutte in tutto o in parte; oppure
- sgomberate con provvedimento delle competenti autorità comunali, a seguito degli eventi meteorologici.
Di seguito si riepilogano le agevolazioni introdotte:
Sospensione dei termini di pagamento
È prevista la sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento delle bollette emesse o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026 nonché degli eventuali corrispettivi per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro.
Sospensione delle procedure per morosità
Per garantire la continuità dei servizi essenziali nelle aree colpite non saranno applicate sospensioni della fornitura per morosità, anche nel caso di morosità maturate prima del 18 gennaio 2026.
Le agevolazioni si applicano fino al 18 luglio 2026.
Come richiedere
Per beneficiare delle misure previste, i clienti interessati devono inviare entro il 30 aprile 2026 un’e-mail all’indirizzo: supportoemergenze@sorgenia.it indicando nell’oggetto “Emergenza ciclone Harry” e allegando il modulo di richiesta compilato e firmato in ogni sua parte.
La richiesta contiene una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000) attestante che l’utenza è relativa a un immobile distrutto, danneggiato o sgomberato a seguito degli eventi meteorologici.
Rateizzazione degli importi sospesi
Al termine del periodo di sospensione gli importi non pagati saranno rateizzati per un periodo minimo di 12 mesi; non saranno applicati interessi; la periodicità delle rate sarà coerente con la normale frequenza di fatturazione; non è prevista rateizzazione per importi complessivi inferiori a 50 euro.
Il cliente mantiene comunque la facoltà di:
- pagare gli importi sospesi secondo le normali scadenze;
- concordare un piano di rateizzazione di durata inferiore;
- saldare anticipatamente, anche durante il periodo di sospensione, gli importi dovuti.
Entro due mesi dal termine della sospensione, saranno comunicate ai clienti interessati:
- le somme oggetto di rateizzazione;
- il piano di pagamento applicato (senza interessi);
- le eventuali opzioni disponibili.
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