Agevolazioni tariffarie per eventi sismici in centro Italia e a Ischia
In attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio, ARERA, con delibera n. 3/2026/R/com, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio negli anni 2016 e 2017.
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute ai titolari di utenze e forniture attive alla data dell’evento sismico, riferite a unità immobiliari:
A. site nei Comuni del Centro Italia indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016, per le quali sia stata dichiarata – entro il 30 aprile 2021 – l’inagibilità del fabbricato, dell’abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, con contestuale trasmissione della dichiarazione agli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS;
B. site in una zona rossa, individuata mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
C. site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, per le quali sia stata dichiarata – entro il 30 aprile 2021 – l’inagibilità del fabbricato, dell’abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, con trasmissione della relativa documentazione agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Modalità di riconoscimento delle agevolazioni
Per usufruire delle agevolazioni tariffarie:
- in caso di consumi pari a zero nel corso del 2025, non è necessario presentare alcuna istanza: l’agevolazione viene riconosciuta automaticamente;
- in caso di consumi superiori a zero nel corso del 2025, è necessario trasmettere entro il 31 marzo 2026 la seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:
- il permanere dello stato di inagibilità dell’unità immobiliare, già comunicato entro il 30 aprile 2021 agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS competenti;
oppure - il permanere della collocazione dell’unità immobiliare in una delle zone rosse individuate mediante ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
- il permanere dello stato di inagibilità dell’unità immobiliare, già comunicato entro il 30 aprile 2021 agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS competenti;
- Elementi identificativi del contratto di fornitura, inclusa la tipologia del contratto, relativi alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale riferita all’unità immobiliare oggetto della dichiarazione.
A seguito della ricezione dell’istanza, il venditore procede al riconoscimento delle agevolazioni, previa verifica dei requisiti. A tal fine, le istanze ricevute vengono trasmesse all’impresa di distribuzione competente contestualmente alla loro ricezione.
Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare venga ripristinata prima della scadenza della proroga, i soggetti beneficiari sono tenuti a darne comunicazione al proprio venditore entro 30 (trenta) giorni dal ripristino.