Il Regolamento 459/2017
Questo atto normativo, come anticipato, ha la funzione di delineare, facendole confluire all'interno di un apposito Codice di Rete, le norme principali riguardanti i processi di allocazione di capacità all'interno del servizio di trasporto del gas. Più nel dettaglio, tali norme riguardano la capacità esistente (allocata, oggetto di priorità e disponibile) oltre che quella incrementale (frutto della creazione di nuove infrastrutture o del potenziamento della capacità degli impianti esistenti). In particolare, il regolamento stabilisce le modalità con cui gli enti nazionali che gestiscono il sistema di trasporto in corrispondenza dei punti di interconnessione in entrata e in uscita possono cooperare per facilitare l'attribuzione, la cessione e la vendita di capacità, al fine di semplificare le meccaniche commerciali ed assicurare il più elevato rispetto delle norme tecniche concernenti l'allocazione e la verifica della capacità. Come detto, il Regolamento si occupa unicamente dei punti di interconnessione esistenti sulle infrastrutture di collegamento tra paesi comunitari; tuttavia, le sue norme devono essere rispettate anche con riguardo ai punti di uscita/entrate verso e da Paesi Terzi, delegando la definizione puntuale delle modalità relative alle Autorità nazionali di regolamentazione. Ne consegue, quindi, che per capacità di trasporto rilevante ai fini del presente Regolamento non può intendersi quella concernente la distribuzione secondaria, né tanto meno i punti di uscita verso i consumatori e i terminali, né i terminali di rigassificazione o i punti di ingresso ed entrata che collegano la rete generale con gli impianti di stoccaggio.