COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA LA BOLLETTA DELLA LUCE O DEL GAS?

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pagamenti in ritardo delle bollette di gas e luce non sono una prerogativa degli ultimi anni. Da sempre esistono utenti che dimenticano di saldare le fatture delle forniture, anche se negli ultimi anni, probabilmente a causa della crisi, è stato registrato un incremento di utenti morosi. Ma cosa succede se non si paga la bolletta entro la data di scadenza? Se il ritardo è solo di pochi giorni rispetto alla data prevista, questo non comporta nessun tipo di penale. Viceversa, nel caso in cui il ritardo è superiore ai sette giorni, il fornitore può avviare la procedura per la messa in mora. Gli step previsti per la messa in mora sono differenti e dipendono dalla risposta positiva o negativa del consumatore. Per prima cosa, infatti, verrà inviata al cliente una lettera di sollecito, in cui si evidenzia il mancato pagamento di una determinata bolletta e si riporta una nuova data di entro la quale saldare il conto. Inoltre, viene sempre indicata una modalità per effettuare la comunicazione dell'avvenuto pagamento, solitamente inviando via fax una copia della ricevuta: questa procedura permette di velocizzare le pratiche di eliminazione del cliente dalla lista di clienti morosi. Infine, sulla lettera inviata dal fornitore devono essere indicate anche le modalità di sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento nonostante il sollecito. Va sottolineato che in ogni caso, nel momento in cui il fornitore decida di ricorrere alla sospensione della fornitura, anche quest'ultima scelta dovrà essere comunicata tramite raccomandata. Non si può interrompere una fornitura senza preavviso a meno che il cliente non abbia manomesso il contatore o abbia utilizzato luce e gas in maniera fraudolenta.

La riattivazione della fornitura

Se in seguito al sollecito non si è provveduto al pagamento della bolletta, la società di fornitura può decidere di staccare l'utenza. Tuttavia, nel momento in cui il cliente salda il proprio debito, questa può venire nuovamente riattivata in maniera regolare. Va tuttavia sottolineato che nella maggior parte dei casi i fornitori non procedono al completo distacco ma a una riduzione della potenza. Questa soluzione permette di dare il tempo al consumatore di effettuare i pagamenti senza tuttavia soffrire di elevati disagi per la mancanza di luce o gas. Nel momento in cui si effettua il pagamento, si deve comunicare in maniera tempestiva al fornitore l'avvenuto saldo. Naturalmente, tale comunicazione dovrà essere accompagnata da una copia della ricevuta di pagamento. La società di fornitura è tenuta a riattivare l'utenza staccata entro due giorni. In caso di ritardo della riattivazione da parte del fornitore, il cliente potrà richiedere un risarcimento variabile tra i 35 e i 105 euro a seconda del numero di giorni di ritardo. Se l'utenza non era stata staccata ma ridotta in potenza allora dopo l'avvenuto pagamento il fornitore dovrà garantire il ripristino della piena potenza entro un giorno dalla ricezione della comunicazione. Per quanto i tempi necessari per la riattivazione dell'utenza o per il ripristino della piena potenza siano molto brevi, è chiaro che è sempre meglio evitare questo tipo di disagio e scegliere delle soluzioni di pagamento che garantiscano sempre il pieno rispetto delle scadenze. La più adatta alla soluzione risulta pertanto la domiciliazione bancaria che, per poter essere attivata, deve prevedere che il cliente abbia un conto corrente bancario. Tramite la domiciliazione, infatti, il consumatore autorizza la banca a procedere ai pagamenti delle bollette, ossia al fornitore di prelevare l'importo corrispondente ai consumi delle fatture non appena queste vengono emesse. In tal modo non si può incorrere in ritardi, solleciti, messe in mora o interruzioni del servizio di fornitura.

Utenti disalimentabili e non disalimentabili

Va sottolineato che quando si parla di utenti morosi per i quali sono valide le procedure riportate sopra, si intendono soprattutto i clienti privati, ossia le utenze domestiche, oppure quelle di piccole imprese che presentano un contratto di fornitura di tipo business. Esiste tuttavia, una particolare classe di utenti, definiti non disalimentabili, per i quali tale procedura non può essere considerata valida. L'ARERA, ossia l'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente, ha definito le classi di utenze non disalimentabili che, oltre agli ospedali, le case di cura, le scuole e altri enti che prevedono servizi di assistenza di vario tipo, comprendono tutti gli utenti domestici che necessitano di macchine salvavita connesse all'impianto elettrico di casa. In tali casi, quindi, le procedure per la messa in mora sono più complesse.

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