ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI
DI GAS E LUCE:
LE COSE DA SAPERE

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Da quando è stato introdotto in Italia il libero mercato della luce e del gas, può accadere ai consumatori di decidere di cambiare fornitore energetico per rivolgersi a una società che offre tariffe più convenienti alle proprie esigenze. Il passaggio da un fornitore a un altro è totalmente gratuito e viene gestito nella parte burocratica e della comunicazione, dalla nuova società di fornitura con la quale si intende stipulare il contratto. Tuttavia, può accadere che dopo aver stipulato un contratto ci si renda conto che esso non è conveniente come sembrava inizialmente per cui si vuole richiedere l' annullamento . Indipendentemente dal tipo di offerta e tariffa e quindi dal tipo di contratto, il cliente ha sempre la possibilità di recedere da un contratto già firmato. Naturalmente, a seconda dei casi, i tempi per la recessione possono differenti. Se ad esempio si vuole cambiare fornitore ma appena ricevuto il nuovo contratto ci si rende conto di aver commesso un errore e si decide di tornare alla vecchia tariffa, si deve richiedere l' annullamento del nuovo contratto entro dieci giorni dalla sua ricezione. Questo tipo di annullamento non costa niente e prevede tempi abbastanza rapidi.  Cosa succede invece quando si cambia fornitore e si porta avanti questa scelta senza ripensamenti? I tempi per il passaggio sono previsti dalle normative fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (ARERA) e sono stati fissati a non più di sessanta giorni. In realtà, per essere precisi, l'annullamento del contratto deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui viene richiesto l'annullamento. Pertanto, se l'annullamento viene richiesto a marzo, indipendentemente se il primo o l'ultimo giorno del mese, il contratto dovrà risultare annullato entro il 30 aprile. 

Annullamento di contratti non richiesti

La liberalizzazione del mercato ha portato a una serie di strategie di concorrenza tra le varie società di fornitura che non sempre sono risultate corrette. Così, è successo in passato che alcuni consumatori si siano trovati ad essere firmatari di contratti non richiesti in seguito a pratiche commerciali telefoniche insistenti e poco trasparenti. In questi casi, si parla di contratti non richiesti, ossia di contratti che non sono stati firmati presso gli uffici commerciali dei fornitori ma rilasciati telefonicamente oppure tramite marketing porta a porta.  Per legge, tutti i contratti, siano essi richiesti o non richiesti, possono essere annullati entro dieci giorni dalla ricezione del contratto. Si parla, in questo caso, di diritto al ripensamento, che permette di bloccare la procedura e l'avanzamento delle pratiche di passaggio di fornitura senza che sia necessario spiegare le motivazioni. Questa possibilità è sempre valida ed è totalmente gratuita. Tuttavia, nel caso di contratti non richiesti, si può verificare che il cliente si accorge del passaggio quando questo è già avvenuto. In tal caso si dovrà richiedere una procedura di ripristino, che permette al consumatore di tornare al vecchio fornitore con le stesse condizioni che aveva quando gli è stato involontariamente cambiato il contratto. Inoltre, se la richiesta per il ripristino va a buon fine, il venditore che è subentrato in maniera non richiesta dovrà stornare le bollette emesse ed emettere delle nuove fatture nelle quali i costi previsti siano corrispondenti a quelli del servizio di maggior tutela. Nei rari casi in cui non i nuovi venditori si rifiutano di collaborare per il ripristino delle iniziali condizioni di vendita allora si può ricorrere all'autorità giudiziaria. 

I costi dell'annullamento

Come già accennato, i costi legati all' annullamento di un contratto sono nulli. Tuttavia, nel momento in cui si stipula una nuova fornitura, può essere richiesto un deposito cauzionale che può variare a seconda della società di fornitura e del tipo di contratto. Si tratta di una spesa che non dipende dal passaggio di fornitore ma che va conteggiata ogni volta che si stipula un contratto di fornitura che non preveda il pagamento tramite domiciliazione bancaria. In questo caso, infatti, potrebbe non essere richiesto.  La richiesta di annullamento non va inoltrata al proprio fornitore perché la procedura viene condotta completamente dal nuovo venditore, anche in questo caso senza costi aggiuntivi. Sarà quindi il nuovo fornitore a preoccuparsi di tutte le procedure, inviando la documentazione necessaria per il passaggio di fornitura e fungendo da tramite tra il cliente e la precedente società di fornitura. Prima che il passaggio si completi, però, il vecchio fornitore dovrà effettuare un ultimo controllo del contatore e inviare una bolletta conclusiva, ossia un conguaglio, prima che si completi il passaggio alle nuove tariffe e al nuovo venditore. Tale lettura varrà allo stesso tempo come lettura conclusiva del precedente contratto e prima lettura della nuova tariffa.

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