DIRITTO DI RIPENSAMENTO
CONTRATTO LUCE:
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Oggigiorno i consumatori, nello scegliere il fornitore di energia elettrica per i propri fabbisogni familiari, possono agire con maggiore serenità nella scelta grazie all'esistenza di un rimedio giuridico, definito diritto di ripensamento, che gli consente di ravvedersi della scelta operata e cambiare il fornitore senza alcun ulteriore pregiudizio, soprattutto finanziario. I fruitori di beni e servizi acquistati sia "direttamente", ovvero all’interno della sede dell’attività del venditore, che "a distanza", cioè al di fuori da quest’ambito, negli ultimi anni hanno ricevuto maggiori attenzioni da parte del legislatore sia nazionale che dell'Unione Europea; a più riprese si è cercato di rendere l’approccio a questo tipo di contrattazioni sempre più sicuro per l’acquirente e trasparente per l'intera collettività arrivando all’emanazione di un Decreto Legislativo - n. 206 dell’anno 2005 - il cosiddetto "Codice del Consumo" e di una riforma al mercato dei servizi (luce) di cui al Decreto Legislativo n. 21 del 2014 unitamente a diverse direttive emanate dal legislatore Europeo.  Il Codice del Consumo disciplina anche la possibilità di esercitare il proprio diritto a "ripensare" all’acquisto effettuato o al servizio prenotato ed annullarne il relativo contratto già stipulato e gli effetti giuridici che ne sorgerebbero: grazie a questo istituto giuridico il consumatore potrà restituire la merce ricevuta, oppure rifiutare il servizio prenotato, e ricevere così la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto.  Ecco spiegato, in sintesi, l’effetto dell’esercizio del diritto di ripensamento.
 

Non tutti gli acquisti però potranno essere oggetto di un ripensamento da parte dei loro acquirenti, come ad esempio quelli perfezionatisi all'interno dei locali commerciali del venditore. Tuttavia, per poterlo esercitare, bisognerà rispettare le seguenti indicazioni previste dalle norme:
 

  • i beni/servizi dovranno essere stati acquistati o prenotati "al di fuori" dei locali commerciale adibiti a sede dell’attività del venditore/fornitore. Rientrano in tale tipologia quei contratti perfezionatisi tramite vendite su piattaforma informatica (navigando sul web, dal pc di casa), mediante comunicazione telefonica (quando si viene chiamati a casa da un call-center) oppure tramite proposta "a distanza" (offerta su modulo cartaceo, spedita per posta e controfirmata per accettazione dall’acquirente);
  • il diritto va esercitato entro il termine di 14 giorni (lavorativi) dalla conclusione del contratto senza dover per ciò corrispondere alcuna somma a titolo di penale.

La ratio che ha spinto il legislatore a regolamentare maggiormente quelle vendite che si sono perfezionate "a distanza" scaturisce dall'esigenza di tutelare quei potenziali consumatori che, ad esempio, dopo essere stati contattati presso le proprie abitazioni da operatori telefonici di call-center, si sono trovati ad acquistare un bene o fruire di un servizio le cui caratteristiche gli erano state frettolosamente descritte, anche in modo subdolo e volutamente poco chiaro, magari omettendone di presentare i particolari in maniera esaustiva e trasparente. Proprio per tutelare il successivo ravvedimento del consumatore, la cui volontà è stata volutamente alterata ed indirizzata ad accettare un prodotto che, in altra condizione, magari non avrebbe scelto, si è disciplinato il diritto ad un suo ripensamento.
 

Per avvalersi del diritto al ripensamento bisognerà prestare attenzione al decorrere del tempo: il termine entro cui poter esercitare il ripensamento avrà una decorrenza diversa a seconda della tipologia di acquisto/servizio acquistato. Esso decorrerà:
 

  • in caso di vendita, dal momento in cui l’acquirente materialmente riceve il bene che gli viene consegnato direttamente al domicilio che aveva indicato nell’ordine;
  • nei contratti di fornitura di energia elettrica (ed anche gas, etc…) ed in quelli per servizi, dal giorno in cui perviene al domicilio del consumatore la lettera di accettazione firmata dal fornitore.
     

Se il venditore omette di comunicare al consumatore le modalità con cui esercitare il diritto di ripensamento il predetto termine passerà dai 14 giorni a 12 mesi decorrenti sempre dal momento di perfezionamento del contratto, senza comportare alcuna penale.

Sono escluse dalla disciplina del ripensamento alcune tipologie di acquisti conclusi a distanza come i beni richiesti "su misura", i beni personalizzati, gli alimentari, i periodici, le riviste, i giornali, quei beni o servizi la cui valutazione del prezzo potrebbe essere oggetto di oscillazioni finanziarie in mercati regolamentati senza alcun intervento del venditore, i servizi finanziari, i servizi nel campo delle lotterie o scommesse, gli affitti nel settore turistico, la vendita, locazione e costruzione di immobili, prodotti della tecnologia che siano stati già utilizzati dal consumatore (apertura del confezionamento, anche senza utilizzo del relativo prodotto), vendite tra professionisti ed aziende con partita Iva.

Particolare attenzione bisognerà prestare alla procedura attraverso la quale si dovrà materialmente manifestare, e perfezionare, la volontà del consumatore "ripensante". Il diritto di ripensamento si esercita tramite l’invio di una comunicazione al fornitore di energia elettrica, che potrà essere anticipata via fax o anche con posta elettronica, sempre nel rispetto dei predetti termini. Attenzione però: essa dovrà essere indirizzata alla sede legale del fornitore dell'azienda energetica cui dovrà seguire l’invio - della stessa comunicazione - questa volta tramite una raccomandata postale con ricevuta di ritorno (a/r). Non è prevista l’indicazione dei motivi del ripensamento e quindi il consumatore potrà ritornare in possesso di quanto aveva già pagato senza dover subire alcuna decurtazione a titolo di penale ad esclusione però della quota di quel servizio - calcolato secondo le tariffe offerte dall'operatore - che egli, nelle more del recesso, aveva già fruito.

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